Art. 38.
Consultazione di documenti riprodotti
1. Al fine di tutelare il patrimonio documentario, qualora la
biblioteca disponga di una riproduzione, su qualsiasi supporto, del
documento richiesto, questa deve essere data in lettura in
sostituzione dell'originale, a meno che l'utente non dimostri la re-
ale necessita' di servirsi dell'originale medesimo.