Art. 38.
                Consultazione di documenti riprodotti
   1.  Al  fine  di  tutelare  il patrimonio documentario, qualora la
biblioteca disponga di una riproduzione, su qualsiasi  supporto,  del
documento   richiesto,   questa   deve  essere  data  in  lettura  in
sostituzione dell'originale, a meno che l'utente non dimostri la  re-
ale necessita' di servirsi dell'originale medesimo.