Art. 38. Consultazione di documenti riprodotti 1. Al fine di tutelare il patrimonio documentario, qualora la biblioteca disponga di una riproduzione, su qualsiasi supporto, del documento richiesto, questa deve essere data in lettura in sostituzione dell'originale, a meno che l'utente non dimostri la re- ale necessita' di servirsi dell'originale medesimo.