Art. 39.
              Consultazioni di documenti nei magazzini
   1. L'accesso ai magazzini librari per la consultazione diretta dei
documenti e' vietato al pubblico.
   2.  Il  direttore  della biblioteca puo', tuttavia, autorizzare la
consultazione dei documenti nei magazzini  in  casi  eccezionali,  su
motivata  richiesta  dell'utente  e  con  l'adozione delle necessarie
cautele.