Art. 39.
Consultazioni di documenti nei magazzini
1. L'accesso ai magazzini librari per la consultazione diretta dei
documenti e' vietato al pubblico.
2. Il direttore della biblioteca puo', tuttavia, autorizzare la
consultazione dei documenti nei magazzini in casi eccezionali, su
motivata richiesta dell'utente e con l'adozione delle necessarie
cautele.