Art. 41.
Sanzioni
1. Il direttore puo' escludere dalla biblioteca, per un periodo di
tempo determinato, chi trasgredisce le norme del presente regolamento
o del regolamento interno.
2. I nomi degli esclusi vengono indicati in un avviso affisso in
biblioteca. Dell'esclusione va data comunicazione all'interessato.
3. Fatta salva ogni responsabilita' civile o penale, chi si renda
responsabile di un reato contro il patrimonio della biblioteca, o
tenti di asportare materiale documentario, chi, intenzionalmente
danneggia i locali e quanto negli stessi contenuto, nonche' chi
compia altre gravi mancanze, con provvedimento del direttore viene
escluso cautelativamente dalla biblioteca. Il direttore della
biblioteca espone i fatti in una dettagliata relazione da
trasmettersi subito all'Ufficio centrale per i beni librari, le
istituzioni culturali e l'editoria per l'eventuale adozione del
provvedimento di esclusione da tutte le biblioteche pubbliche
statali.
4. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali provvede ad
escludere da tutte le biblioteche pubbliche statali chi si sia reso
responsabile dei fatti di cui al comma precedente. La sanzione viene
comminata con decreto motivato per un periodo di tempo determinato
comunque non inferiore a tre mesi.
5. Copia del provvedimento di esclusione, decretato ai sensi del
quarto comma del presente articolo, e' notificato all'interessato
nonche' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i beni
culturali ed ambientali. Con circolare ministeriale i nominativi
degli esclusi sono comunicati a tutte le biblioteche pubbliche
statali. Tale circolare e' affissa in biblioteca.