Art. 41.
                              Sanzioni
   1. Il direttore puo' escludere dalla biblioteca, per un periodo di
tempo determinato, chi trasgredisce le norme del presente regolamento
o del regolamento interno.
   2.  I  nomi degli esclusi vengono indicati in un avviso affisso in
biblioteca. Dell'esclusione va data comunicazione all'interessato.
   3. Fatta salva ogni responsabilita' civile o penale, chi si  renda
responsabile  di  un  reato  contro il patrimonio della biblioteca, o
tenti di  asportare  materiale  documentario,  chi,  intenzionalmente
danneggia  i  locali  e  quanto  negli  stessi contenuto, nonche' chi
compia altre gravi mancanze, con provvedimento  del  direttore  viene
escluso   cautelativamente   dalla  biblioteca.  Il  direttore  della
biblioteca  espone  i  fatti  in   una   dettagliata   relazione   da
trasmettersi  subito  all'Ufficio  centrale  per  i  beni librari, le
istituzioni culturali  e  l'editoria  per  l'eventuale  adozione  del
provvedimento   di  esclusione  da  tutte  le  biblioteche  pubbliche
statali.
   4. Il Ministro per i beni  culturali  ed  ambientali  provvede  ad
escludere  da  tutte le biblioteche pubbliche statali chi si sia reso
responsabile dei fatti di cui al comma precedente. La sanzione  viene
comminata  con  decreto  motivato per un periodo di tempo determinato
comunque non inferiore a tre mesi.
   5. Copia del provvedimento di esclusione, decretato ai  sensi  del
quarto  comma  del  presente  articolo, e' notificato all'interessato
nonche' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero per i  beni
culturali  ed  ambientali.  Con  circolare  ministeriale i nominativi
degli esclusi  sono  comunicati  a  tutte  le  biblioteche  pubbliche
statali. Tale circolare e' affissa in biblioteca.