Art. 32. (Art. 25 D.L. n. 331/1993) Oggetto dell'imposizione 1. L'alcole etilico e' sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro anidro di prodotto, alla temperatura di 20 Celsius. 2. Per alcole etilico si intendono: a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata; b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206; c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.