Art. 32.
                     (Art. 25 D.L. n. 331/1993)
                      Oggetto dell'imposizione

  1.  L'alcole  etilico e' sottoposto ad accisa con aliquota riferita
ad ettolitro anidro di prodotto, alla temperatura di 20 Celsius.
  2. Per alcole etilico si intendono:
    a)  tutti  i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo
superiore  all'1,2  per cento in volume e che rientrano nei codici NC
2207  e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro
capitolo della nomenclatura combinata;
    b)  i  prodotti  che  hanno  un  titolo  alcolometrico  effettivo
superiore  al  22  per  cento in volume e che rientrano nei codici NC
2204, 2205 e 2206;
    c)   le   bevande  spiritose  contenenti  prodotti  solidi  o  in
soluzione.