Art. 33. (Art. 6 T.U. spiriti 1924 - Art. 2 legge 11 maggio 1981, n. 213) Accertamento dell'accisa sull'alcole 1. Nelle fabbriche di alcole etilico la produzione e' determinata mediante l'impiego di appositi misuratori che devono essere installati dall'esercente secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria. 2. La quantita' di alcole etilico da sottoporre ad accisa puo' essere deterininata in base alla produttivita' degli alambicchi, per ogni giornata di lavorazione, per le fabbriche che: a) siano provviste di un solo apparecchio a fuoco diretto, costituito da un alambicco semplice, murato o altrimenti fissato stabilmente nel fornello e di capacita' non superiore a 2 ettolitri; b) non producano piu' di 3 ettolitri di alcole anidro in un anno. 3. Per le fabbriche di cui al comma 2, l'alcole etilico da sottoporre ad accisa puo' essere determinato in base alla produttivita' per ogni cotta, applicando all'apparecchio di distillazione uno speciale strumento contatore del numero delle cotte fatte. 4. L'amministrazione finanziaria puo' prescrivere che, in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di distillazione, sia collocato un recipiente collettore, sigillato dal personale finanziario, nel quale venga a raccogliersi tutto l'alcole prodotto e che siano predisposte le attrezzature ritenute idonee per l'accertamento diretto del prodotto. 5. Nel caso di cui al comma 1, viene preso a base dell'accertamento il quantitativo di prodotto determinato secondo e modalita' indicate al comma 4, purche' non sia inferiore di piu' del 2 per cento rispetto a quello risultante dal misuratore. In tale evenienza si prende a base dell'accertamento quest'ultimo quantitativo, diminuito del predetto 2 per cento. Nel caso in cui il misuratore sia munito di testata compensata della temperatura, l'accertamento e' effettuato sulla base del maggior valore tra il quantitativo risultante dal misuratore e quello determinato mediante il recipiente collettore. Per le fabbriche di cui al comma 2 sono assunti in carico i quantitativi determinati mediante il recipiente collettore, ove installato, se maggiori di quelli stabiliti in base alla produttivita' degli alambicchi. 6. Qualora, per basse portate o per le particolari caratteristiche del prodotto o per altri motivi tecnici, non sia possibile installare il misuratore di cui al comma 1, l'amministrazione finanziaria puo' consentire che l'accertamento sia effettuato con le modalita' di cui al comma 4. 7. Per il controllo della produzione, l'amministrazione finanziaria puo' prescrivere l'installazione di misuratori delle materie prime alcoliche o alcoligene ed, eventualmente, dei semilavorati da avviare alla distillazione.