Art. 33.
  (Art. 6 T.U. spiriti 1924 - Art. 2 legge 11 maggio 1981, n. 213)
                Accertamento dell'accisa sull'alcole

  1.  Nelle  fabbriche di alcole etilico la produzione e' determinata
mediante   l'impiego   di   appositi  misuratori  che  devono  essere
installati    dall'esercente    secondo    le   modalita'   stabilite
dall'amministrazione finanziaria.
  2.  La  quantita'  di  alcole  etilico da sottoporre ad accisa puo'
essere  deterininata in base alla produttivita' degli alambicchi, per
ogni giornata di lavorazione, per le fabbriche che:
    a)  siano  provviste  di  un  solo  apparecchio  a fuoco diretto,
costituito  da  un  alambicco  semplice,  murato o altrimenti fissato
stabilmente nel fornello e di capacita' non superiore a 2 ettolitri;
    b) non producano piu' di 3 ettolitri di alcole anidro in un anno.
  3.  Per  le  fabbriche  di  cui  al  comma  2,  l'alcole etilico da
sottoporre   ad   accisa   puo'   essere  determinato  in  base  alla
produttivita'   per   ogni   cotta,   applicando  all'apparecchio  di
distillazione uno speciale strumento contatore del numero delle cotte
fatte.
  4. L'amministrazione finanziaria puo' prescrivere che, in diretta e
stabile  comunicazione  con  gli  apparecchi  di  distillazione,  sia
collocato   un   recipiente   collettore,   sigillato  dal  personale
finanziario, nel quale venga a raccogliersi tutto l'alcole prodotto e
che   siano   predisposte   le   attrezzature   ritenute  idonee  per
l'accertamento diretto del prodotto.
  5. Nel caso di cui al comma 1, viene preso a base dell'accertamento
il  quantitativo di prodotto determinato secondo e modalita' indicate
al  comma  4,  purche'  non  sia  inferiore  di  piu' del 2 per cento
rispetto  a  quello  risultante  dal misuratore. In tale evenienza si
prende  a base dell'accertamento quest'ultimo quantitativo, diminuito
del predetto 2 per cento. Nel caso in cui il misuratore sia munito di
testata  compensata  della  temperatura, l'accertamento e' effettuato
sulla  base  del  maggior  valore  tra il quantitativo risultante dal
misuratore  e  quello  determinato mediante il recipiente collettore.
Per  le  fabbriche  di  cui  al  comma  2  sono  assunti  in carico i
quantitativi  determinati  mediante  il  recipiente  collettore,  ove
installato,   se   maggiori   di   quelli   stabiliti  in  base  alla
produttivita' degli alambicchi.
  6.  Qualora, per basse portate o per le particolari caratteristiche
del prodotto o per altri motivi tecnici, non sia possibile installare
il  misuratore  di cui al comma 1, l'amministrazione finanziaria puo'
consentire  che l'accertamento sia effettuato con le modalita' di cui
al comma 4.
  7. Per il controllo della produzione, l'amministrazione finanziaria
puo'  prescrivere  l'installazione  di misuratori delle materie prime
alcoliche o alcoligene ed, eventualmente, dei semilavorati da avviare
alla distillazione.