Art. 19.
   Ai  sensi  dell'articolo  6,  punto 1., del decreto legislativo 30
dicembre 1992,  n.  536  devono  essere  iscritti  nei  registri  dei
produttori:
    i  produttori,  i  centri  di  raccolta  collettivi,  i centri di
spedizione, gli importatori o altri (in seguito indicate "ditte") che
producono o commercializzano i vegetali, i  prodotti  vegetali  e  le
altre  voci  di  cui all'allegato V, e le sementi di cui all'allegato
IV, parte A sezione II;
    i produttori, oppure i centri di raccolta collettivi e  i  centri
di  spedizione,  che  commercializzano tuberi di Solanum tuberosum L.
destinati al consumo e  frutti  di  Citrus  L.,  Fortunella  Swingle,
Poncirus  Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di
detti vegetali.
   Sono   esonerati   dall'iscrizione   nei   registri   i   "piccoli
produttori", cioe' coloro che producono e vendono vegetali e prodotti
vegetali  che  nella  loro  totalita'  siano  destinati  come impiego
finale, nell'ambito del mercato locale, a persone  o  acquirenti  non
professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali.
   I   soggetti  di  cui  al  comma  precedente  hanno  l'obbligo  di
presentare  ai  servizi  fitosanitari  regionali  una   dichiarazione
attestante il possesso dei requisiti di "piccoli produttori".
   Sono   altresi'   esonerati   dall'iscrizione   nei   registri   i
commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali  a
persone   non   professionalmente   impegnate  nella  produzione  dei
vegetali.