Art. 19. Ai sensi dell'articolo 6, punto 1., del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 devono essere iscritti nei registri dei produttori: i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione, gli importatori o altri (in seguito indicate "ditte") che producono o commercializzano i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'allegato V, e le sementi di cui all'allegato IV, parte A sezione II; i produttori, oppure i centri di raccolta collettivi e i centri di spedizione, che commercializzano tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo e frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali. Sono esonerati dall'iscrizione nei registri i "piccoli produttori", cioe' coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalita' siano destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali. I soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di presentare ai servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di "piccoli produttori". Sono altresi' esonerati dall'iscrizione nei registri i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali.