Art. 19.
Ai sensi dell'articolo 6, punto 1., del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 536 devono essere iscritti nei registri dei
produttori:
i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di
spedizione, gli importatori o altri (in seguito indicate "ditte") che
producono o commercializzano i vegetali, i prodotti vegetali e le
altre voci di cui all'allegato V, e le sementi di cui all'allegato
IV, parte A sezione II;
i produttori, oppure i centri di raccolta collettivi e i centri
di spedizione, che commercializzano tuberi di Solanum tuberosum L.
destinati al consumo e frutti di Citrus L., Fortunella Swingle,
Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di
detti vegetali.
Sono esonerati dall'iscrizione nei registri i "piccoli
produttori", cioe' coloro che producono e vendono vegetali e prodotti
vegetali che nella loro totalita' siano destinati come impiego
finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non
professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali.
I soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di
presentare ai servizi fitosanitari regionali una dichiarazione
attestante il possesso dei requisiti di "piccoli produttori".
Sono altresi' esonerati dall'iscrizione nei registri i
commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a
persone non professionalmente impegnate nella produzione dei
vegetali.