Art. 20.
   Le  ditte devono presentare le richieste di iscrizione al Servizio
fitosanitario regionale competente  per  territorio  ove  hanno  sede
legale,  utilizzando  i modelli conformi all'allegato IX del presente
decreto.
   Qualora le ditte posseggano centri aziendali in regioni diverse da
quella in cui hanno la sede legale, devono  presentare  richiesta  di
iscrizione    presso   ciascun   servizio   fitosanitario   regionale
competente.
   Il servizio fitosanitario regionale,  esaminata  la  richiesta  di
iscrizione  e  verificato il possesso dei requisiti nonche' l'impegno
ad adempiere agli  obblighi  di  cui  all'articolo  21  del  presente
decreto,   provvede  all'iscrizione  delle  ditte  nel  registro  dei
produttori, dandone comunicazione  agli  interessati  utilizzando  il
modello  conforme  all'allegato  X, nel quale si riporta il codice di
registrazione del produttore, costituito dalla partita IVA oppure dal
codice fiscale nei casi previsti dalla legge.
   Il servizio fitosanitario regionale non procedera'  all'iscrizione
o  la  sospendera'  nei  casi  in  cui  non  si  siano  verificate le
condizioni di cui all'articolo 21.
   Le ditte sono tenute  a  comunicare  tempestivamente  al  servizio
fitosanitario  regionale tutte le variazioni avvenute successivamente
all'iscrizione utilizzando il modello conforme all'allegato IX.
   I servizi fitosanitari regionali sono tenuti  ad  inviare  i  dati
relativi   al   registro   regionale   dei   produttori  al  servizio
fitosanitario centrale per  la  tenuta  del  registro  nazionale  dei
produttori, secondo le modalita' che verranno stabilite.