Art. 21.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992, i produttori sono vincolati
ai seguenti obblighi:
a) tenere presso il centro aziendale una pianta aggiornata
relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati
od utilizzati di cui all'articolo 19;
b) tenere presso il centro aziendale un registro, di cui
all'articolo 7, lettera d) del decreto legislativo 30 dicembre 1992
n. 536, conforme all'allegato XI o ad altro modello utilizzato dagli
operatori, comunque integrato con i dati richiesti, ai fini della
registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento
dei vegetali e prodotti vegetali;
c) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in
materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti
alla produzione, per mantenere i contatti con il servizio
fitosanitario competente per territorio;
d) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, secondo i
tempi e i modi eventualmente stabiliti dal servizio fitosanitario
regionale;
e) collaborare in altri modi con il servizio fitosanitario
regionale.
Il servizio fitosanitario regionale al momento dell'iscrizione
delle ditte nel registro dei produttori, fatte salve le normative
vigenti, puo' stabilire altri obblighi di ordine generale al fine di
facilitare la valutazione della situazione fitosanitaria
nell'azienda.
Le ditte che producono o commercializzano vegetali e prodotti
vegetali, per i quali non vige l'obbligo del passaporto delle piante,
sono vincolate solamente al rispetto dell'obbligo di cui alla lettera
e) del presente articolo.
Gli importatori, i centri di raccolta collettivi, i centri di
spedizione o altri, non rientranti nella categoria dei produttori,
che commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i quali vige
l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al
rispetto degli obblighi di cui alle lettere b) ed e) del presente
articolo.