Art. 21. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992, i produttori sono vincolati ai seguenti obblighi: a) tenere presso il centro aziendale una pianta aggiornata relativa ai vegetali coltivati, prodotti, conservati, immagazzinati od utilizzati di cui all'articolo 19; b) tenere presso il centro aziendale un registro, di cui all'articolo 7, lettera d) del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 536, conforme all'allegato XI o ad altro modello utilizzato dagli operatori, comunque integrato con i dati richiesti, ai fini della registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo movimento dei vegetali e prodotti vegetali; c) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione, per mantenere i contatti con il servizio fitosanitario competente per territorio; d) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, secondo i tempi e i modi eventualmente stabiliti dal servizio fitosanitario regionale; e) collaborare in altri modi con il servizio fitosanitario regionale. Il servizio fitosanitario regionale al momento dell'iscrizione delle ditte nel registro dei produttori, fatte salve le normative vigenti, puo' stabilire altri obblighi di ordine generale al fine di facilitare la valutazione della situazione fitosanitaria nell'azienda. Le ditte che producono o commercializzano vegetali e prodotti vegetali, per i quali non vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolate solamente al rispetto dell'obbligo di cui alla lettera e) del presente articolo. Gli importatori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione o altri, non rientranti nella categoria dei produttori, che commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i quali vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui alle lettere b) ed e) del presente articolo.