Art. 21.
   Fatto   salvo   quanto   previsto   dall'articolo  7  del  decreto
legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992, i produttori sono  vincolati
ai seguenti obblighi:
     a)  tenere  presso  il  centro  aziendale  una pianta aggiornata
relativa ai vegetali coltivati, prodotti,  conservati,  immagazzinati
od utilizzati di cui all'articolo 19;
     b)  tenere  presso  il  centro  aziendale  un  registro,  di cui
all'articolo 7, lettera d) del decreto legislativo 30  dicembre  1992
n.  536, conforme all'allegato XI o ad altro modello utilizzato dagli
operatori, comunque integrato con i dati  richiesti,  ai  fini  della
registrazione  degli  estremi dei passaporti e del relativo movimento
dei vegetali e prodotti vegetali;
     c) designare il titolare o altra persona tecnicamente esperta in
materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti
alla  produzione,  per  mantenere  i   contatti   con   il   servizio
fitosanitario competente per territorio;
     d) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo, secondo i
tempi  e  i  modi  eventualmente stabiliti dal servizio fitosanitario
regionale;
     e) collaborare in  altri  modi  con  il  servizio  fitosanitario
regionale.
   Il  servizio  fitosanitario  regionale  al momento dell'iscrizione
delle ditte nel registro dei produttori,  fatte  salve  le  normative
vigenti,  puo' stabilire altri obblighi di ordine generale al fine di
facilitare   la   valutazione    della    situazione    fitosanitaria
nell'azienda.
   Le  ditte  che  producono  o  commercializzano vegetali e prodotti
vegetali, per i quali non vige l'obbligo del passaporto delle piante,
sono vincolate solamente al rispetto dell'obbligo di cui alla lettera
e) del presente articolo.
   Gli importatori, i centri di  raccolta  collettivi,  i  centri  di
spedizione  o  altri,  non rientranti nella categoria dei produttori,
che commercializzano vegetali e prodotti vegetali per  i  quali  vige
l'obbligo  del  passaporto  delle piante, sono vincolati solamente al
rispetto degli obblighi di cui alle lettere b)  ed  e)  del  presente
articolo.