Art. 22.
   Dopo  la  registrazione,  le ditte possono essere assoggettate, su
indicazione  dei  servizi  fitosanitari  regionali   competenti,   ad
obblighi  finalizzati  alla  valutazione  o  al  miglioramento  della
situazione   fitosanitaria   dell'azienda   e    alla    salvaguardia
dell'identita'  del materiale, fino a quando non sia stato apposto il
passaporto delle piante su detto materiale.
   Questi  obblighi  specifici  possono  comportare  vari   tipi   di
interventi:
    esame   specifico,   campionamento,   isolamento,   estirpazione,
trattamento, marcatura  (etichettatura)  o  distruzione  e  qualsiasi
altra  misura  specificamente  richiesta  ai  sensi dell'allegato IV,
parte A, sez. II, o dell'allegato IV, parte B.