Art. 22. Dopo la registrazione, le ditte possono essere assoggettate, su indicazione dei servizi fitosanitari regionali competenti, ad obblighi finalizzati alla valutazione o al miglioramento della situazione fitosanitaria dell'azienda e alla salvaguardia dell'identita' del materiale, fino a quando non sia stato apposto il passaporto delle piante su detto materiale. Questi obblighi specifici possono comportare vari tipi di interventi: esame specifico, campionamento, isolamento, estirpazione, trattamento, marcatura (etichettatura) o distruzione e qualsiasi altra misura specificamente richiesta ai sensi dell'allegato IV, parte A, sez. II, o dell'allegato IV, parte B.