Art. 22.
Dopo la registrazione, le ditte possono essere assoggettate, su
indicazione dei servizi fitosanitari regionali competenti, ad
obblighi finalizzati alla valutazione o al miglioramento della
situazione fitosanitaria dell'azienda e alla salvaguardia
dell'identita' del materiale, fino a quando non sia stato apposto il
passaporto delle piante su detto materiale.
Questi obblighi specifici possono comportare vari tipi di
interventi:
esame specifico, campionamento, isolamento, estirpazione,
trattamento, marcatura (etichettatura) o distruzione e qualsiasi
altra misura specificamente richiesta ai sensi dell'allegato IV,
parte A, sez. II, o dell'allegato IV, parte B.