Art. 24.
   I  servizi  fitosanitari  regionali,  nel  caso  che  le ditte non
soddisfino piu' agli obblighi di  cui  agli  articoli  21  e  22  del
presente  decreto,  ne  sospendono l'iscrizione al registro nazionale
dei  produttori,  dandone  comunicazione  al  servizio  fitosanitario
centrale.