art. 11 (Indicazioni di carattere generale) (1) - E' prevista la valutazione in itinere e in sede finale delle competenze acquisite dai corsisti. Le valutazioni in itinere hanno luogo a conclusione dello svolgimento del programma di ciascuna area disciplinare e del/dei relativi seminari. La valutazione finale dell'intero corso si effettua con l'esame di tesi. (2) - Sono previste due sessioni d'esame. La seconda sessione e' riservata a coloro che, per gravi motivi, non hanno potuto partecipare alla prima o a coloro che, non avendola superata, sono tenuti a ripeterla. In ogni caso, la seconda sessione si svolge, comunque, non prima di trenta giorni dalla conclusione della precedente. (3) - Il Direttore del corso e' tenuto a comunicare telegraficamente al competente Provveditore agli Studi e al Ministero - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I - le date di svolgimento delle valutazioni in itinere e della discussione della tesi con un anticipo di almeno 30 giorni. Cio' al fine di assicurare la necessaria vigilanza e l'eventuale visita ispettiva disposta, per gli esami in itinere dal competente Provveditore agli Studi e, per l'esame finale di tesi, dal Ministero - Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I - . Il mancato rispetto del predetto termine comporta automaticamente il rinvio delle prove da parte degli organi vigilanti.