art. 11
                 (Indicazioni di carattere generale)
(1)    - E' prevista la valutazione in itinere e in sede finale delle
competenze acquisite dai corsisti.
       Le valutazioni in itinere  hanno  luogo  a  conclusione  dello
svolgimento  del  programma  di  ciascuna area disciplinare e del/dei
relativi seminari.
       La  valutazione  finale  dell'intero  corso  si  effettua  con
l'esame di tesi.
(2)    -  Sono  previste due sessioni d'esame. La seconda sessione e'
riservata  a  coloro  che,  per  gravi  motivi,  non   hanno   potuto
partecipare  alla  prima  o a coloro che, non avendola superata, sono
tenuti a ripeterla. In ogni caso,  la  seconda  sessione  si  svolge,
comunque,   non  prima  di  trenta  giorni  dalla  conclusione  della
precedente.
(3)  - Il Direttore del corso e' tenuto a comunicare telegraficamente
al competente Provveditore agli Studi e al Ministero - Ufficio Studi,
Bilancio e Programmazione, Ufficio I - le date di  svolgimento  delle
valutazioni in itinere e della discussione della tesi con un anticipo
di  almeno  30  giorni.  Cio'  al  fine  di  assicurare la necessaria
vigilanza e l'eventuale visita ispettiva disposta, per gli  esami  in
itinere  dal competente Provveditore agli Studi e, per l'esame finale
di tesi, dal Ministero - Ufficio Studi,  Bilancio  e  Programmazione,
Ufficio  I  -  .    Il mancato rispetto del predetto termine comporta
automaticamente  il  rinvio  delle  prove  da  parte   degli   organi
vigilanti.