art. 13 (Esame finale di tesi) (1) - La discussione della tesi viene effettuata dal candidato in apposita seduta, una volta superati tutti gli esami delle singole aree disciplinari. (2) - L'esame ha come oggetto: a) la raccolta degli elaborati e della documentazione relativi alla riflessione ed alla riorganizzazione della esperienza professionale; b) un tema di approfondimento teorico-pratico, in ordine al quale il candidato presenta una breve ma significativa trattazione in cui evidenzi, in particolare, accanto agli aspetti teorici dell'argomento scelto, gli aspetti applicativi. Cio' anche in riferimento a casistiche non strettamente attinenti al lavoro effettivamente svolto durante la "rielaborazione della esperienza personale ed organizzazione delle competenze professionali". (3) - La commissione e' costituita da cinque componenti: - un Ispettore tecnico, incaricato dal Ministero della Pubblica Istruzione -Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I-, con funzioni di rappresentante dell'amministrazione scolastica e Presidente della commissione; - il direttore del corso; - il docente responsabile di area; - due docenti del corso, all'uopo individuati dal direttore del corso. (4) - La valutazione dell'esame di tesi si esprime in trentesimi. La votazione del diploma finale si esprime, parimenti, in trentesimi, risultanti dalla media aritmetica, calcolata tra la media delle votazioni conseguite durante gli esami del corso e il voto espresso dalla commissione in sede di esame di tesi. (5) - Con provvedimento motivato del Direttore, per una sola volta e' ammessa la ripetizione dell'esame di tesi, previa rielaborazione di quest'ultima nell'anno scolastico successivo. Nel caso in cui nella provincia non venga attivato alcun corso, previa intesa tra i Provveditori interessati, detto esame puo' svolgersi anche in province viciniori. (6) - Il diploma di specializzazione, firmato dal Direttore del corso e controfirmato dal Provveditore agli Studi competente, deve essere conforme al modello allegato alla presente ordinanza e deve riportare espressamente indicati in calce, pena la nullita', ambedue i numeri di riferimento dei registri perpetui indicati nel successivo comma. (7) - Il Direttore del corso, in sede di primo avvio dei corsi, deve impiantare e conservare un registro perpetuo dei diplomi rilasciati, che deve essere vidimato dal Provveditore agli Studi contestualmente ai diplomi stessi. Restano confermate le disposizioni concernenti gli obblighi dei Provveditori agli Studi relative all'impianto e alla conservazione del registro perpetuo, di cui lo stesso Provveditore deve curare annualmente l'aggiornamento. (8) - Avverso tutte le decisioni adottate dal Direttore o dalla commissione d'esame e' ammesso ricorso al competente Provveditore agli Studi, il quale decide in via definitiva.