art. 13
                       (Esame finale di tesi)
(1)    -  La discussione della tesi viene effettuata dal candidato in
apposita seduta, una volta superati tutti  gli  esami  delle  singole
aree disciplinari.
(2)  - L'esame ha come oggetto:
a)   la raccolta degli elaborati e della documentazione relativi alla
riflessione ed alla riorganizzazione della esperienza professionale;
b)     un tema di approfondimento teorico-pratico, in ordine al quale
il candidato presenta una breve ma significativa trattazione  in  cui
evidenzi, in particolare, accanto agli aspetti teorici dell'argomento
scelto,   gli  aspetti  applicativi.  Cio'  anche  in  riferimento  a
casistiche non strettamente attinenti al lavoro effettivamente svolto
durante   la   "rielaborazione   della   esperienza   personale    ed
organizzazione delle competenze professionali".
(3)  - La commissione e' costituita da cinque componenti:
-  un  Ispettore  tecnico,  incaricato  dal  Ministero della Pubblica
Istruzione -Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione, Ufficio I-, con
funzioni  di   rappresentante   dell'amministrazione   scolastica   e
Presidente della commissione;
- il direttore del corso;
- il docente responsabile di area;
-  due  docenti  del  corso,  all'uopo  individuati dal direttore del
  corso.
(4)  - La valutazione dell'esame di tesi si esprime in trentesimi.
       La votazione del diploma  finale  si  esprime,  parimenti,  in
trentesimi, risultanti dalla media aritmetica, calcolata tra la media
delle  votazioni  conseguite  durante  gli  esami del corso e il voto
espresso dalla commissione in sede di esame di tesi.
(5)  - Con provvedimento motivato del Direttore, per una  sola  volta
e'  ammessa  la ripetizione dell'esame di tesi, previa rielaborazione
di quest'ultima nell'anno scolastico successivo.
       Nel caso in cui  nella  provincia  non  venga  attivato  alcun
corso, previa intesa tra i Provveditori interessati, detto esame puo'
svolgersi anche in province viciniori.
(6)    -  Il  diploma  di specializzazione, firmato dal Direttore del
corso e controfirmato dal Provveditore agli  Studi  competente,  deve
essere  conforme  al  modello allegato alla presente ordinanza e deve
riportare espressamente indicati in calce, pena la nullita',  ambedue
i numeri di riferimento dei registri perpetui indicati nel successivo
comma.
(7)  - Il Direttore del corso, in sede di primo avvio dei corsi, deve
impiantare  e conservare un registro perpetuo dei diplomi rilasciati,
che deve essere vidimato dal Provveditore agli Studi  contestualmente
ai diplomi stessi.
       Restano  confermate  le  disposizioni concernenti gli obblighi
dei  Provveditori   agli   Studi   relative   all'impianto   e   alla
conservazione  del  registro  perpetuo, di cui lo stesso Provveditore
deve curare annualmente l'aggiornamento.
(8)    -  Avverso  tutte  le decisioni adottate dal Direttore o dalla
commissione d'esame e' ammesso  ricorso  al  competente  Provveditore
agli Studi, il quale decide in via definitiva.