Art. 11.
                       Divieto di pubblicita'
  1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione e' vietata,
ai  sensi  dell'art.  29  della  legge  25  marzo  1993,  n.  81,  la
pubblicita' elettorale.
  2. Si considerano forme di pubblicita' vietata, oltre
agli spot:
    a)   le   trasmissioni   contenenti  esclusivamente  elementi  di
spettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti  anche  per
la  non  genuinita'  di eventuali prospettazioni informative, slogan,
inviti al voto non accompagnati da un'adeguata - ancorche' succinta -
presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee;
    b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a  destare
rifiuto,  le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera
a) per offrire esclusivamente un' immagine negativa dei competitori.
  3. Il divieto di  cui  al  comma  1  non  si  applica  agli  organi
radiofonici dei partiti e dei movimenti politici.