Art. 11. Divieto di pubblicita' 1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione e' vietata, ai sensi dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, la pubblicita' elettorale. 2. Si considerano forme di pubblicita' vietata, oltre agli spot: a) le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi di spettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti anche per la non genuinita' di eventuali prospettazioni informative, slogan, inviti al voto non accompagnati da un'adeguata - ancorche' succinta - presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee; b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera a) per offrire esclusivamente un' immagine negativa dei competitori. 3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli organi radiofonici dei partiti e dei movimenti politici.