Art. 14
                 Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Gli Enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale  o
trasformare,  su  richiesta  del  dipendente,  i rapporti di lavoro a
tempo pieno in rapporti a tempo parziale,  o  viceversa,  secondo  le
tipologie indicate dal comma 6.
2.  I  contingenti  di  personale  da  destinare a tempo parziale non
possono superare il limite massimo del 25% della  dotazione  organica
relativa  ai  livelli  dal  X  al IV, rilevata al 31 dicembre di ogni
anno, con esclusione dei profili professionali indicati nel comma  4,
e  comunque  entro  i  limiti  delle risorse destinate al trattamento
economico relativo.
3. Per il reclutamento del personale a tempo parziale si  applica  la
normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.
4.  Il rapporto di lavoro a tempo parziale non puo' essere costituito
relativamente a profili professionali che comportino  l'esercizio  di
funzioni  ispettive,  di  direzione  e  di coordinamento di struttura
comunque  denominata,  oppure  l'obbligo   della   resa   del   conto
giudiziale.  Tale  esclusione  non  opera nei confronti del personale
che, pur appartenendo ad uno dei profili in questione, non svolga  le
predette funzioni. La trasformazione dei posti e l'individuazione dei
profili  di  cui al presente comma e' effettuata dai singoli Enti che
ne informano le organizzazioni sindacali.
5. Il dipendente a tempo parziale copre  una  frazione  di  posto  in
organico  corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che
non puo' essere inferiore al 30% di quella a  tempo  pieno.  In  ogni
caso  la  somma  delle  frazioni  di  posto a tempo parziale non puo'
superare il numero complessivo dei posti in organico  a  tempo  pieno
trasformati  in  posti  a  tempo  parziale ai sensi del comma 2. Tale
disposizione si applica  ai  rapporti  di  lavoro  a  tempo  parziale
costituiti dopo la stipulazione del presente contratto.
6.   Il   tempo   parziale   puo'  essere  realizzato  anche  per  il
potenziamento dell'attivita' degli Enti nelle ore pomeridiane,  sulla
base delle due seguenti tipologie:
-  con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i
giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
-   con  articolazione  della  prestazione  SU  alcuni  giorni  della
settimana, del  mese,  o  di  determinati  periodi  dell'anno  (tempo
parziale  verticale),  in  misura  tale  da rispettare la media della
durata  del  lavoro  settimanale  prevista  per  il  tempo   parziale
nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
7.  Le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a
tempo pieno si applicano in quanto compatibili, tenendo  conto  della
ridotta  durata  della  prestazione  e  della  peculiarita'  del  suo
svolgimento, nell'applicazione degli istituti normativi previsti  dal
presente  contratto collettivo, non specificamente trattati nel corso
del presente articolo.
8. Al personale interessato e' consentito, previa comunicazione  agli
Enti,  l'esercizio  di  altre prestazioni di lavoro che non arrechino
pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano  incompatibili  con
le attivita' istituzionali degli Enti medesimi.
9.  Il  trattamento  economico  anche  accessorio  del  personale con
rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale,   e'   proporzionale   alla
prestazione lavorativa.
10.  I  dipendenti  a  tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo  pieno
ai   sensi   dell'art.   7;  il  relativo  trattamento  economico  e'
commisurato alla durata della prestazione lavorativa. I lavoratori  a
tempo  parziale  verticale  hanno  diritto  ad un numero di giorni di
ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
12. In costanza di rapporto di lavoro, la trasformazione dello stesso
da tempo pieno a tempo parziale o viceversa deve  risultare  da  atto
scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione
lavorativa  nell'ambito  delle  tipologie  di  cui  al  comma  6.  Si
applicano, inoltre, nei limiti previsti dal comma 2, le  disposizioni
contenute nell'art.7 del D.P.C.M. del 17 marzo 1989 n.117.
13.  Nel  rispetto  dei  limiti  di  cui al comma 2, in sede di prima
applicazione nonche' per motivi  di  urgenza,  in  ogni  momento,  la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
e  viceversa  puo'  altresi'  aver  luogo  su  apposita  domanda  del
dipendente, il quale indica, nel caso di scelta del  tempo  parziale,
anche  la  durata  e  la  tipologia  della prestazione lavorativa cui
aspira. L'Ente e' tenuto a comunicare, con atto scritto motivato,  le
proprie  determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della
domanda; in mancanza di risposta negativa entro il termine  suddetto,
la domanda si intende accolta.
14.  Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale
e' escluso, dalla  prestazione  di  lavoro  straordinario,  ne'  puo'
fruire  di  benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di
lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
15. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto  e'  disciplinato
dalle  disposizioni  dell'art.  8  della  legge 554/1988 e successive
modificazioni ed integrazioni.
16.  Fermo  restando  quanto  previsto dal comma 13, gli Enti possono
autonomamente  determinare,  nei   modi   previsti   dai   rispettivi
ordinamenti,  i  termini  per  la  presentazione  delle  richieste di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
e viceversa, la decorrenza  e  la  durata  della  trasformazione  del
rapporto,  i criteri di priorita' e la percentuale delle assunzioni a
tempo parziale, fatto salvo il limite massimo di cui al comma  2.  Le
relative  determinazioni sono oggetto di informazione preventiva alle
Organizzazioni Sindacali; i criteri  per  soddisfare  le  domande  di
trasformazione del personale a tempo pieno, prioritariamente rispetto
alle nuove assunzioni, sono oggetto di contrattazione decentrata.