Art. 25. 
              (Attuazione della direttiva 93/13/CEE del 
Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con
                           i consumatori). 
   1. Dopo il capo XIV del titolo II  del  libro  quarto  del  codice
civile, e' aggiunto il seguente: 
                           "CAPO XIV-BIS. 
                   DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE. 
   ART.  1469-bis.  -  (Clausole   vessatorie   nel   contratto   tra
professionista  e  consumatore).-  Nel  contratto  concluso  tra   il
consumatore ed il professionista, che ha per oggetto la  cessione  di
beni o la  prestazione  di  servizi,  si  considerano  vessatorie  le
clausole che, malgrado  la  buona  fede,  determinano  a  carico  del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli  obblighi
derivanti dal contratto. 
   In relazione al contratto di cui al primo comma, il consumatore e'
la  persona  fisica  che  agisce  per  scopi  estranei  all'attivita'
imprenditoriale   o   professionale    eventualmente    svolta.    Il
professionista e' la persona fisica o giuridica, pubblica o  privata,
che, nel quadro della sua attivita' imprenditoriale o  professionale,
utilizza il contratto di cui al primo comma. 
   Si presumono vessatorie fino a prova  contraria  le  clausole  che
hanno per oggetto o per effetto di: 
      1) escludere o limitare la responsabilita'  del  professionista
in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante  da
un fatto o da un'omissione del professionista; 
      2) escludere o limitare le azioni o i diritti  del  consumatore
nei confronti del professionista o  di  un'altra  parte  in  caso  di
inadempimento totale o parziale o di adempimento  inesatto  da  parte
del professionista; 
      3)  escludere  o  limitare   l'opponibilita'   da   parte   del
consumatore della  compensazione  di  un  debito  nei  confronti  del
professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo; 
      4) prevedere  un  impegno  definitivo  del  consumatore  mentre
l'esecuzione della prestazione del professionista e'  subordinata  ad
una condizione  il  cui  adempimento  dipende  unicamente  dalla  sua
volonta'; 
      5) consentire al professionista  di  trattenere  una  somma  di
denaro versata  dal  consumatore  se  quest'ultimo  non  conclude  il
contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore  di
esigere dal professionista il doppio della somma  corrisposta  se  e'
quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere; 
      6) imporre al  consumatore,  in  caso  di  inadempimento  o  di
ritardo nell'adempimento, il pagamento  di  una  somma  di  denaro  a
titolo di risarcimento, clausola penale o  altro  titolo  equivalente
d'importo manifestante eccessivo; 
      7)  riconoscere  al  solo  professionista  e   non   anche   al
consumatore la facolta' di recedere dal contratto, nonche' consentire
al professionista di trattenere anche solo in parte la somma  versata
dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non  ancora
adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; 
      8) consentire al professionista  di  recedere  da  contratti  a
tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne  nel  caso
di giusta causa; 
      9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla
scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di  evitare
la tacita proroga o rinnovazione; 
      10) prevedere  l'estensione  dell'adesione  del  consumatore  a
clausole che non ha avuto la possibilita' di  conoscere  prima  della
conclusione del contratto; 
      11) consentire al professionista di modificare  unilateralmente
le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del  prodotto  o
del servizio da fornire, senza un giustificato  motivo  indicato  nel
contratto stesso; 
      12) stabilire  che  il  prezzo  dei  beni  o  dei  servizi  sia
determinato al momento della consegna o della prestazione; 
       13) consentire al professionista di aumentare  il  prezzo  del
bene o del servizio senza che il consumatore  possa  recedere  se  il
prezzo  finale  e'   eccessivamente   elevato   rispetto   a   quello
originariamente convenuto; 
      14) riservare al  professionista  il  potere  di  accertare  la
conformita' del  bene  venduto  o  del  servizio  prestato  a  quello
previsto  nel  contratto   o   conferirgli   il   diritto   esclusivo
d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto; 
      15) limitare la  responsabilita'  del  professionista  rispetto
alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo  nome  dai
mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni  al
rispetto di particolari formalita'; 
      16)  limitare  o   escludere   l'opponibilita'   dell'eccezione
d'inadempimento da parte del consumatore; 
      17) consentire al professionista di sostituire a se'  un  terzo
nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel  caso  di  preventivo
consenso del consumatore, qualora risulti  diminuita  la  tutela  dei
diritti di quest'ultimo; 
      18) sancire a carico  del  consumatore  decadenze,  limitazioni
della  facolta'  di  opporre  eccezioni,  deroghe   alla   competenza
dell'autorita' giudiziaria,  limitazioni  all'allegazione  di  prove,
inversioni o modificazioni dell'onere della prova,  restrizioni  alla
liberta' contrattuale nei rapporti con i terzi; 
      19) stabilire come sede del foro competente sulle  controversie
localita' diversa da quella di residenza  o  domicilio  elettivo  del
consumatore; 
      20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di  un
obbligo come subordinati  ad  una  condizione  sospensiva  dipendente
della mera volonta' del professionista a  fronte  di  un'obbligazione
immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo  il  disposto
dell'articolo 1355. 
   Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari
a tempo indeterminato il professionista puo', in deroga ai numeri  8)
e 11) del terzo comma: 
      1) recedere, qualora  vi  sia  un  giustificato  motivo,  senza
preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore; 
      2) modificare, qualora  sussista  un  giustificato  motivo,  le
condizioni del contratto, preavvisando entro un  congruo  termine  il
consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto. 
   Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari
il professionista puo' modificare, senza preavviso, sempreche' vi sia
un giustificato motivo in deroga ai numeri 12) e 13) del terzo comma,
il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro  onere  relativo
alla  prestazione  finanziaria  originariamente  convenuti,   dandone
immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal
contratto. 
   I numeri 8), 11), 12) e 13) del terzo comma non  si  applicano  ai
contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed
altri prodotti o servizi il cui prezzo e' collegato alle fluttuazioni
di un corso e di un  indice  di  borsa  o  di  un  tasso  di  mercato
finanziario  non   controllato   dal   professionista,   nonche'   la
compravendita di valuta estera, di assegni di  viaggio  o  di  vaglia
postali internazionali emessi in valuta estera. 
   I numeri 12) e 13) del terzo comma non si applicano alle  clausole
di  indicizzazione  dei  prezzi,  ove  consentite  dalla   legge,   a
condizione  che  le  modalita'  di  variazione  siano   espressamente
descritte. 
   ART.  1469-ter.  -   (Accertamento   della   vessatorieta'   delle
clausole). - La vessatorieta' di una  clausola  e'  valutata  tenendo
conto della natura del bene o del servizio oggetto  del  contratto  e
facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento  della  sua
conclusione ed alle altre clausole del contratto  medesimo  o  di  un
altro collegato o da cui dipende. 
   La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene
alla determinazione dell'oggetto del contratto,  ne'  all'adeguatezza
del corrispettivo dei beni e dei servizi, purche' tali elementi siano
individuati in modo chiaro e comprensibile. 
   Non sono vessatorie le clausole che  riproducono  disposizioni  di
legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni  o  attuative  di
principi contenuti in convenzioni internazionali  delle  quali  siano
parti  contraenti  tutti  gli  Stati  membri  dell'Unione  europea  o
l'Unione europea. 
   Non sono vessatorie le clausole o gli  elementi  di  clausola  che
siano stati oggetto di trattativa individuale. 
   Nel  contratto  concluso  mediante  sottoscrizione  di  moduli   o
formulari  predisposti   per   disciplinare   in   maniera   uniforme
determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere
di provare che le clausole, o  gli  elementi  di  clausola,  malgrado
siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano  stati  oggetto
di specifica trattativa con il consumatore. 
   ART. 1469-quater. - (Forma  e  interpretazione).  -  Nel  caso  di
contratti di cui tutte le clausole o talune clausole  siano  proposte
al consumatore per  iscritto,  tali  clausole  devono  sempre  essere
redatte in modo chiaro e comprensibile. 
   In  caso  di  dubbio  sul   senso   di   una   clausola,   prevale
l'interpretazione piu' favorevole al consumatore. 
   ART. 1469-quinquies. - (Inefficacia). -  Le  clausole  considerate
vessatorie  ai  sensi  degli  articoli  1469-bis  e   1469-ter   sono
inefficaci mentre il contratto rimane efficace per il resto. 
   Sono inefficaci le clausole che, quantunque oggetto di trattativa,
abbiano per oggetto o per effetto di: 
      1) escludere o limitare la responsabilita'  del  professionista
in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante  da
un fatto o da un'omissione del professionista; 
      2) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti
del professionista o di  un'altra  parte  in  caso  di  inadempimento
totale  o  parziale  o  di  adempimento   inesatto   da   parte   del
professionista; 
      3) prevedere l'adesione del consumatore come estesa a  clausole
che non ha avuto, di fatto, la possibilita' di conoscere prima  della
conclusione del contratto. 
   L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del  consumatore  e  puo'
essere rilevata d'ufficio dal giudice. 
   Il venditore ha diritto di regresso nei  confronti  del  fornitore
per  i  danni  che  ha  subito  in  conseguenza  della   declaratoria
d'inefficacia delle clausole dichiarate abusive. 
   E'  inefficace  ogni   clausola   contrattuale   che,   prevedendo
l'applicabilita'  al  contratto  di  una  legislazione  di  un  Paese
extracomunitario, abbia l'effetto di  privare  il  consumatore  della
protezione assicurata dal presente  articolo,  laddove  il  contratto
presenti un collegamento piu' stretto con il territorio di uno  Stato
membro dell'Unione europea. 
   ART.  1469-sexies.  -  (Azione  inibitoria).  -  Le   associazioni
rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in
giudizio il professionista o  l'associazione  di  professionisti  che
utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere  al  giudice
competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui  sia  accertata
l'abusivita' ai sensi del presente capo. 
   L'inibitoria puo' essere concessa, quando ricorrono giusti  motivi
di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice  di
procedura civile. 
   Il giudice puo' ordinare che il provvedimento  sia  pubblicato  in
uno o piu' giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale". 
 
Note all'art. 25:
             - La direttiva 93/13/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 95
          del 21 aprile 1993.
             - L'art. 1355 del codice civile cosi' recita:
             "Art. 1355 (Condizione  meramente  protestativa).  -  E'
          nulla  l'alienazione  di  un  diritto  o l'assunzione di un
          obbligo subordinata a una condizione sospensiva che  faccia
          dipendere    dalla    mera   volonta'   dell'alienante   o,
          rispettivamente da quella del debitore".
             -  Gli  articoli  699-bis  e  seguenti  del  codice   di
          procedura civile cosi' recitano:
             "Art.  669-bis  (Forma  della  domanda). - La domanda si
          propone  con  ricorso  depositato  nella  cancelleria   del
          giudice competente".
             "Art. 669-ter (Competenza anteriore alla causa). - Prima
          dell'inizio  della causa di merito la domanda si propone al
          giudice competente a conoscere del merito.
             Se competente per la causa di merito e' il conciliatore,
          la domanda si propone al pretore.
             Se il giudice italiano non e' competente a conoscere  la
          causa  di  merito,  la  domanda  si propone al giudice, che
          sarebbe competente per materia o valore, del luogo  in  cui
          deve essere eseguito il provvedimento cautelare.
             A  seguito  della prestazione del ricorso il cancelliere
          forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al
          presidente del tribunale o al pretore  dirigente  il  quale
          designa  il  magistrato  cui e' affidata la trattazione del
          procedimento".
             "Art. 669-quater  (Competenza  in  corso  di  causa).  -
          Quando  vi  e' causa pendente per il merito la domanda deve
          essere proposta al giudice della stessa.
             Se la causa pende davanti al  tribunale  la  domanda  si
          propone  all'istruttore  oppure,  se  questi  non e' ancora
          designato  o  il  giudizio  e'  sospeso  o  interrotto,  al
          presidente,  il  quale  provvede ai sensi dell'ultimo comma
          dell'art. 669-ter.
             Se la causa pende davanti al conciliatore, la domanda si
          propone al pretore.
             In pendenza dei termini per proporre  l'impugnazione  la
          domanda  si  propone  al  giudice  che  ha  pronunziato  la
          sentenza.
             Se la causa pende davanti al  giudice  straniero,  e  il
          giudice  italiano non e' competente a conoscere la causa di
          merito, si applica il terzo comma dell'articolo 669-ter.
             Il terzo comma dell'articolo 669-ter si applica altresi'
          nel caso in cui  l'azione  civile  e'  stata  esercitata  o
          trasferita  nel  processo  penale, salva l'applicazione del
          comma 2 dell'art. 316 del codice di procedura penale".
             "Art. 669-quinquies  (Competenza  in  caso  di  clausola
          compromissoria,  di  compromesso o di pendenza del giudizio
          arbitrale).  - Se la controversia e'  oggetto  di  clausola
          compromissoria o e' compromessa in arbitri o se e' pendente
          il giudizio arbitrale, la domanda si propone al giudice che
          sarebbe stato competente a conoscere del merito".
             "Art.  669-sexies  (Procedimento). - Il giudice, sentite
          le  parti,  omessa  ogni  formalita'  non   essenziale   al
          contraddittorio,   procede   nel   modo  che  ritiene  piu'
          opportuno  gli  atti  di   istruzione   indispensabili   in
          relazione  ai  presupposti  e  ai  fini  del  provvedimento
          richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento  o  al
          rigetto della domanda.
             Quando   la   convocazione  della  controparte  potrebbe
          pregiudicare l'attuazione del provvedimento,  provvede  con
          decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni.
          In  tal  caso  fissa,  con  lo stesso decreto, l'udienza di
          comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non
          superiore  a  quindici  giorni  assegnando  all'istante  un
          termine  perentorio  non  superiore  a  otto  giorni per la
          notificazione  del ricorso e del decreto. A tale udienza il
          giudice, con  ordinanza,  conferma,  modifica  o  revoca  i
          provvedimenti emanati con decreto.
             Nel  caso  in  cui  la  notificazione  debba effettuarsi
          all'estero, i termini  di  cui  al  comma  precedente  sono
          triplicati".
             "Art.    669-septies    (Provvedimento    negativo).   -
          L'ordinanza di incompetenza non preclude la  riproposizione
          della  domanda.    L'ordinanza  di  rigetto non preclude la
          riproposizione dell'istanza per il provvedimento  cautelare
          quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano
          dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
             Se   l'ordinanza   di   incompetenza  o  di  rigetto  e'
          pronunciata prima dell'inizio della causa  di  merito,  con
          essa  il  giudice  provvede definitivamente sulle spese del
          procedimento cautelare.
             La condanna alle spese e' immediatamente esecutiva ed e'
          opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto
          applicabili, nel termine perentorio di venti  giorni  dalla
          pronuncia   dell'ordinanza   se   avvenuta   in  udienza  o
          altrimenti dalla sua comunicazione".
             "Art.  669-octies  (Provvedimento  di  accoglimento).  -
          L'ordinanza  di  accoglimento,  ove  la  domanda  sia stata
          proposta prima dell'inizio  della  causa  di  merito,  deve
          fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni
          per  l'inizio  del giudizio di merito, salva l'applicazione
          dell'ultimo comma dell'art. 669-novies
             In mancanza di  fissazione  del  termine  da  parte  del
          giudice,  la  causa di merito deve essere iniziata entro il
          termine perentorio di trenta giorni.
             Il termine decorre  dalla  pronuncia  dell'ordinanza  se
          avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
             Nel   caso   in   cui  la  controversia  si  oggetto  di
          compromesso o di clausola  compromissoria,  la  parte,  nei
          termini   di  cui  ai  commi  precedenti,  deve  notificare
          all'altra un atto nel quale dichiara la propria  intenzione
          di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda
          e   procede,  per  quanto  le  spetta,  alla  nomina  degli
          arbitri".
             "Art.   669-novies   (Inefficacia   del    provvedimento
          cautelare).  - Se il procedimento di merito non e' iniziato
          nel termine perentorio di cui all'art.  669-octies,  ovvero
          se   successivamente   al   suo   inizio  si  estingue,  il
          provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
             In  entrambi  i  casi,  il  giudice  che  ha  emesso  il
          provvedimento,   su   ricorso   della   parte  interessata,
          convocate  le  parti  con  decreto  in  calce  al  ricorso,
          dichiara,  se  non c'e' contestazione, con ordinanza avente
          efficacia  esecutiva,  che  il  provvedimento  e'  divenuto
          inefficacia   e   da'   le   disposizioni   necessarie  per
          ripristinare  la  situazione   precedente.   In   caso   di
          contestazione  l'ufficio giudiziario al quale appartiene il
          giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con
          sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la  possibilita'
          di  emanare  il  corso  di  causa  i  provvedimenti  di cui
          all'articolo 669-decies.
             Il provvedimento cautelare perde altresi'  efficacia  se
          non  e'  stata  versata  la  cauzione  di  cui all'articolo
          669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata  in
          giudicato,  e'  dichiarato inesistente il diritto a cautela
          del quale era stato concesso. In tal caso  i  provvedimenti
          di  cui  al  comma precedente sono pronunciati nella stessa
          sentenza o,  in  mancanza,  con  ordinanza  a  seguito  del
          ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.
             Se  la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di
          un giudice straniero o ad arbitrato italiano o  estero,  il
          provvedimento  cautelare,  oltre  che nei casi previsti nel
          primo e nel terzo comma, perde altresi' efficacia:
              1) se la  parte  che  l'aveva  richiesto  non  presenta
          domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera
          o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti
          a  pena  di  decadenza  dalla  legge  o  dalle  convenzioni
          internazionali;
              2) se sono pronunciati sentenza  straniera,  anche  non
          passata  in  giudicato,  o  lodo  arbitrale  che dichiarino
          inesistente il diritto per il quale  il  provvedimento  era
          stato  concesso.  Per  la  dichiarazione di inefficacia del
          provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino
          si applica il secondo comma del presente articolo".
            "Art.  669-decies  (Revoca  e  modifica).  -  Nel   corso
          dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito
          puo',  su  istanza  di  parte,  modificare  o  revocare con
          ordinanza  il  provvedimento  cautelare  anche  se   emesso
          anteriormente  alla  causa se si verificano mutamenti nelle
          circostanze.
             Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione  di
          un  giudice  straniero  o  ad arbitrato, ovvero se l'azione
          civile  e'  stata  esercitata  o  trasferita  nel  processo
          penale,  i  provvedimenti  previsti  dal  presente articolo
          devono essere  richiesti  al  giudice  che  ha  emanato  il
          provvedimento cautelare".
             "Art. 669-undecies (Cauzione). - Con il provvedimento di
          accoglimento  o  di conferma ovvero con il provvedimento di
          modifica il giudice puo' imporre all'istante, valutata ogni
          circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento  dei
          danni".
             "Art.   669-duodecies   (Attuazione).   -  Salvo  quanto
          disposto  dagli  articoli  677  e  seguenti  in  ordine  ai
          sequestri,  l'attuazione  delle  misure cautelari aventi ad
          oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli  articoli
          491  e  seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione
          delle  misure  cautelari  aventi  ad  oggetto  obblighi  di
          consegna,  rilascio,  fare  o  non  fare  avviene  sotto il
          controllo del  giudice  che  ha  emanato  il  provvedimento
          cautelare  il  quale  ne  determina  anche  le modalita' di
          attuazione e, ove sorgano difficolta' o contestazioni,  da'
          con  ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti.
          Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito".
             "Art.  669-terdecies  (Reclamo  contro  i  provvedimenti
          cautelari).  -  Contro  l'ordinanza  con  la  quale,  prima
          dell'inizio  o  nel  corso della causa di merito, sia stato
          concesso un provvedimento cautelare e' ammesso reclamo  nei
          termini previsti dall'art. 739, secondo comma.
             Il  reclamo contro i provvedimenti del pretore si oppone
          al tribunale, quello contro  i  provvedimenti  del  giudice
          singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non
          puo'  far  parte  il giudice ha ha emanato il provvedimento
          reclamato.  Quando  il  provvedimento  cautelare  e'  stato
          emesso  dalla  corte d'appello, il reclamo propone ad altra
          sezione della stessa  corte  o,  in  mancanza,  alla  corte
          d'appello piu' vicina.
             Il  procedimento  e'  disciplinato  dagli articoli 737 e
          738.
             Il collegio, convocate la parti,  pronuncia,  non  oltre
          venti  giorni  dal  deposito  del  ricorso,  ordinanza  non
          impugnabile con la quale conferma,  modifica  o  revoca  il
          provvedimento cautelare.
             Il  reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento;
          tuttavia  il  presidente  del  tribunale  o   della   Corte
          investiti  dal  reclamo,  quando per motivi sopravvenuti il
          provvedimento  arrechi  grave  danno,  puo'  disporre   con
          ordinanza  non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o
          subordinarla alla prestazione di congrua cauzione".
             "Art. 669-quaterdecies (Ambito di  applicazione).  -  Le
          disposizioni   della   presente   sezione  si  applicano  i
          provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di  questo
          capo,   nonche',   in   quanto   compatibili,   agli  altri
          provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e  dalle
          leggi  speciali. L'articolo 669-septies si applica altresi'
          ai provvedimenti di istruzione  preventiva  previsti  dalla
          sezione IV di questo capo".