Art. 11. Ricongiungimenti 1. Il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno di almeno due anni, che non sia residente in Italia con un prossimo congiunto, decorso un anno dal suo regolare ingresso nel territorio dello Stato, puo' richiedere alla questura territorialmente competente il ricongiungimento familiare per il coniuge e per i figli considerati minori dalla legge italiana. Il questore rilascia idoneo nulla osta, sulla base degli accertamenti relativi alla disponibilita' di un alloggio idoneo, effettuati dal sindaco del comune di residenza, o dimora, e accertata la disponibilita', da parte del richiedente, di un reddito netto mensile pari a due volte l'importo dell'assegno sociale calcolato su base mensile, per il ricongiungimento del solo coniuge e fino ad una coppia di figli, ed aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia di figli. 2. Ai fini della determinazione del reddito minimo di cui al comma 1, si puo' tenere conto anche del reddito del coniuge derivante dalla stipula di un contratto di lavoro della durata di almeno due anni. 3. Il permesso di soggiorno per i soggetti di cui al presente articolo ha la durata di due anni ed e' rinnovabile.