Art. 11.
                          Ricongiungimenti

  1.  Il  cittadino  di Paese non appartenente all'Unione europea, in
possesso  di un permesso di soggiorno di almeno due anni, che non sia
residente  in  Italia  con un prossimo congiunto, decorso un anno dal
suo  regolare  ingresso  nel  territorio dello Stato, puo' richiedere
alla   questura   territorialmente   competente  il  ricongiungimento
familiare per il coniuge e per i figli considerati minori dalla legge
italiana.  Il  questore  rilascia idoneo nulla osta, sulla base degli
accertamenti  relativi  alla  disponibilita'  di  un alloggio idoneo,
effettuati dal sindaco del comune di residenza, o dimora, e accertata
la  disponibilita',  da  parte  del  richiedente, di un reddito netto
mensile  pari a due volte l'importo dell'assegno sociale calcolato su
base  mensile, per il ricongiungimento del solo coniuge e fino ad una
coppia di figli, ed aumentando di una volta per ogni ulteriore coppia
di figli.
  2.  Ai fini della determinazione del reddito minimo di cui al comma
1, si puo' tenere conto anche del reddito del coniuge derivante dalla
stipula di un contratto di lavoro della durata di almeno due anni.
  3.  Il  permesso  di  soggiorno  per  i soggetti di cui al presente
articolo ha la durata di due anni ed e' rinnovabile.