Art. 15.
                        Campo d'applicazione
   1.  Nei prodotti alimentari possono essere impiegate per gli scopi
citati nell'art. 14, comma 1 solo le sostanze elencate negli allegati
IX, X, XI e XII.
   2.  Gli  additivi  alimentari  elencati  nell'allegato  IX possono
essere  impiegati  nei  prodotti  alimentari  per  gli  scopi  citati
all'art.  14, comma 1, ad eccezione di quelli citati nell'allegato X,
secondo il principio "quanto basta".
   3.  Salvo  laddove sia specificamente previsto, le disposizioni di
cui al comma 2 non si applicano ai seguenti prodotti:
      a) prodotti alimentari non lavorati;
      b) miele, come definito nella legge 12 ottobre 1982, n. 752;
      c) oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati;
d) burro;
      e)  latte  e  panna  (interi, scremati o parzialmente scremati)
pastorizzati e sterilizzati, compreso il trattamento UHT;
      f)  prodotti  lattieri  non  aromatizzati ottenuti con fermenti
vivi;
      g)   acqua   minerale   naturale,  come  definita  nel  decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 e acqua di sorgente;
      h)  caffe'  (escluso  il  caffe'  istantaneo  aromatizzato)  ed
estratti di caffe';
      i) te' in foglie non aromatizzato;
      l) zuccheri, come definiti nella legge 31 marzo 1980, n. 139;
      m) paste alimentari secche;
      n)  latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello
sterilizzato);
      o) alimenti per lattanti e per la prima infanzia, come definiti
nel  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  111,  compresi gli
alimenti  per  lattanti  e la prima infanzia in cattive condizioni di
salute.  Questi  prodotti  alimentari sono oggetto delle disposizioni
riportate nell'allegato XIII;
      p)  prodotti  alimentari  elencati  nell'allegato X che possono
contenere  soltanto  gli additivi ivi citati e gli additivi riportati
negli allegati XI e XII alle condizioni specificate negli stessi.
   4.  Gli  additivi  elencati negli allegati XI e XII possono essere
impiegati solo nei prodotti alimentari citati in tali allegati e alle
condizioni ivi specificate.
   5. Soltanto gli additivi elencati nell'allegato XIV possono essere
impiegati   come  coadiuvanti  o  solventi  veicolanti  per  additivi
alimentari alle condizioni ivi specificate.
   6.  Le  disposizioni  del  presente  capo  si  applicano  anche ai
corrispondenti  prodotti  alimentari  destinati  ad  un'alimentazione
particolare in conformita' al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
111.
   7.  Salvo  diversa  indicazione le dosi massime d'impiego indicate
negli  allegati  X,  XI,  XII  e  XIII  si  riferiscono  ai  prodotti
alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni per
l'uso.
   8.  Le disposizioni del presente capo, salvo quanto previsto per E
249  Nitrito  di potassio - E 250 Nitrito di sodio - E 251 Nitrato di
sodio  -  E  252  Nitrato  di  potassio, non si applicano ai prodotti
tradizionali  italiani  a base di carne riportati nell'allegato XVIII
nei  quali  possono  essere  impiegati soltanto gli additivi elencati
nell'allegato XIX.