Art. 16
                        Principio del riporto
  1. La presenza di un additivo alimentare e' ammissibile:
a) in  un  prodotto  alimentare  composto  diverso da quelli indicati
   nell'art.  15,  comma 3, nella misura in cui l'additivo alimentare
   e'  ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono il prodotto
   alimentare composto;
b) nei  prodotti alimentari destinati unicamente alla preparazione di
   un  altro  prodotto  alimentare  composto  e in misura tale che il
   prodotto  alimentare  composto  sia conforme alle disposizioni del
   presente titolo.
  2.  Il  comma  1  non si applica agli alimenti per lattanti, per la
prima  infanzia  e  per  lo  svezzamento,  come  definiti nel decreto
legislativo   27   gennaio   1992,  n.  111,  salvo  se  previsto  da
disposizioni specifiche.
  3. Le disposizioni del comma 1, lettera b), si applicano anche alle
basi di gomma da masticare.