Art. 18.
                        Requisiti di purezza
   1. Gli additivi di cui agli allegati IX, XI e XII devono possedere
i requisiti specifici di purezza previsti dai decreti ministeriali 31
marzo  1965  e  3  maggio  1971,  modificati da ultimo con il decreto
ministeriale  15  maggio  1995,  n.  283,  e  dall'allegato  XVII del
presente  decreto  o,  in mancanza, dalla Farmacopea ufficiale ultima
edizione.