Art. 12. 
 Allevamento bovino o bufalino ufficialmente indenne da tubercolosi 
  1.  E'  riconosciuto  come  allevamento  ufficialmente  indenne  da
tubercolosi l'allevamento in cui: 
    a) tutti  i  capi  sono  esenti  da  manifestazioni  cliniche  di
tubercolosi; 
    b) tutti gli animali di eta'  superiore  a  sei  settimane  hanno
avuto  una  reazione  negativa  ad  almeno  due  prove   diagnostiche
ufficiali eseguite la prima sei mesi dopo la fine delle operazioni di
risanamento di cui all'art. 11, la seconda sei mesi dopo la  prima  e
le successive  ad  un  anno  di  intervallo.  Quando  sul  territorio
nazionale o in una sua regione, in cui tutti  i  capi  sono  soggetti
alle misure ufficiali di lotta contro la tubercolosi, la  percentuale
degli allevamenti infetti da tubercolosi non e' superiore  all'1%  in
occasione di due controlli succedentisi a distanza di un  anno,  tale
intervallo puo' essere portato a  due  anni.  Quando  la  percentuale
degli allevamenti infetti non e' superiore allo 0,2% in occasione  di
due controlli succedentisi a distanza di due anni,  l'intervallo  tra
le prove puo' essere portato a tre anni. Quando la percentuale  degli
allevamenti infetti non e' superiore allo 0,1% in  occasione  di  due
controlli successivi a distanza di  tre  anni,  l'intervallo  tra  le
prove puo' essere portato a quattro anni e/o l'eta'  alla  quale  gli
animali devono essere sottoposti a tali controlli puo' essere portata
a ventiquattro mesi. Le regioni, su  parere  conforme  del  Ministero
della sanita', possono aumentare l'intervallo tra i controlli  previa
predisposizione di specifici piani di sorveglianza in  collaborazione
con  l'osservatorio  epidemiologico  regionale  veterinario,   o   in
mancanza  di  questo  con  l'istituto  zooprofilattico   sperimentale
territorialmente competente; 
    c) non e' stato introdotto  alcun  bovino  o  bufalino  senza  la
prevista certificazione (mod. D) di un veterinario ufficiale  in  cui
si attesti che detto animale proviene da un allevamento ufficialmente
indenne da tubercolosi. Ogni capo deve essere  sottoposto  all'arrivo
nella nuova azienda a  prova  tubercolinica  non  prima  di  quindici
giorni  e   non   oltre   quarantadue   giorni   dopo   la   partenza
dall'allevamento  di  origine.  Durante  il  periodo  necessario  per
eseguire  la  prova  allergica  l'animale  deve  essere   tenuto   in
isolamento. 
  2. Gli animali che si spostano nell'ambito  di  un  territorio  con
qualifica di "ufficialmente indenne da tubercolosi",  da  almeno  due
anni e con il  99,8%  di  allevamenti  in  possesso  della  qualifica
medesima, non sottostanno all'obbligo dell'effettuazione della  prova
diagnostica di cui alla lettera c) del precedente comma. 
  3. La prova diagnostica di cui alla lettera c) del comma 1, non  e'
richiesta  quando  sul  territorio  nazionale  la  percentuale  degli
allevamenti infetti da tubercolosi e' inferiore allo 0,2%  e  risulti
da un attestato del veterinario ufficiale che l'animale: 
    a) e' debitamente identificato; 
    b)  proviene  da  un   allevamento   ufficialmente   indenne   da
tubercolosi; 
    c) in occasione del trasporto non  e'  entrato  in  contatto  con
bovini  o  bufalini  non  provenienti  da  allevamenti  ufficialmente
indenni da tubercolosi. 
  4. L'attestato previsto alla lettera  c)  del  comma  1,  puo'  non
essere richiesto quando sul territorio nazionale  da  almeno  4  anni
almeno il  99,8%  degli  allevamenti  e'  ufficialmente  riconosciuto
indenne da tubercolosi e in cui  gli  allevamenti  non  ufficialmente
indenni si trovano  sotto  controllo  ufficiale,  ed  e'  vietato  il
trasferimento di capi da tali allevamenti salvo che gli stessi  siano
portati direttamente al macello sotto controllo ufficiale.