Art. 12.
Allevamento bovino o bufalino ufficialmente indenne da tubercolosi
1. E' riconosciuto come allevamento ufficialmente indenne da
tubercolosi l'allevamento in cui:
a) tutti i capi sono esenti da manifestazioni cliniche di
tubercolosi;
b) tutti gli animali di eta' superiore a sei settimane hanno
avuto una reazione negativa ad almeno due prove diagnostiche
ufficiali eseguite la prima sei mesi dopo la fine delle operazioni di
risanamento di cui all'art. 11, la seconda sei mesi dopo la prima e
le successive ad un anno di intervallo. Quando sul territorio
nazionale o in una sua regione, in cui tutti i capi sono soggetti
alle misure ufficiali di lotta contro la tubercolosi, la percentuale
degli allevamenti infetti da tubercolosi non e' superiore all'1% in
occasione di due controlli succedentisi a distanza di un anno, tale
intervallo puo' essere portato a due anni. Quando la percentuale
degli allevamenti infetti non e' superiore allo 0,2% in occasione di
due controlli succedentisi a distanza di due anni, l'intervallo tra
le prove puo' essere portato a tre anni. Quando la percentuale degli
allevamenti infetti non e' superiore allo 0,1% in occasione di due
controlli successivi a distanza di tre anni, l'intervallo tra le
prove puo' essere portato a quattro anni e/o l'eta' alla quale gli
animali devono essere sottoposti a tali controlli puo' essere portata
a ventiquattro mesi. Le regioni, su parere conforme del Ministero
della sanita', possono aumentare l'intervallo tra i controlli previa
predisposizione di specifici piani di sorveglianza in collaborazione
con l'osservatorio epidemiologico regionale veterinario, o in
mancanza di questo con l'istituto zooprofilattico sperimentale
territorialmente competente;
c) non e' stato introdotto alcun bovino o bufalino senza la
prevista certificazione (mod. D) di un veterinario ufficiale in cui
si attesti che detto animale proviene da un allevamento ufficialmente
indenne da tubercolosi. Ogni capo deve essere sottoposto all'arrivo
nella nuova azienda a prova tubercolinica non prima di quindici
giorni e non oltre quarantadue giorni dopo la partenza
dall'allevamento di origine. Durante il periodo necessario per
eseguire la prova allergica l'animale deve essere tenuto in
isolamento.
2. Gli animali che si spostano nell'ambito di un territorio con
qualifica di "ufficialmente indenne da tubercolosi", da almeno due
anni e con il 99,8% di allevamenti in possesso della qualifica
medesima, non sottostanno all'obbligo dell'effettuazione della prova
diagnostica di cui alla lettera c) del precedente comma.
3. La prova diagnostica di cui alla lettera c) del comma 1, non e'
richiesta quando sul territorio nazionale la percentuale degli
allevamenti infetti da tubercolosi e' inferiore allo 0,2% e risulti
da un attestato del veterinario ufficiale che l'animale:
a) e' debitamente identificato;
b) proviene da un allevamento ufficialmente indenne da
tubercolosi;
c) in occasione del trasporto non e' entrato in contatto con
bovini o bufalini non provenienti da allevamenti ufficialmente
indenni da tubercolosi.
4. L'attestato previsto alla lettera c) del comma 1, puo' non
essere richiesto quando sul territorio nazionale da almeno 4 anni
almeno il 99,8% degli allevamenti e' ufficialmente riconosciuto
indenne da tubercolosi e in cui gli allevamenti non ufficialmente
indenni si trovano sotto controllo ufficiale, ed e' vietato il
trasferimento di capi da tali allevamenti salvo che gli stessi siano
portati direttamente al macello sotto controllo ufficiale.