Art. 13. 
                       Attestazione sanitaria 
  1. Per gli allevamenti bovini o bufalini riconosciuti ufficialmente
indenni  il  servizio  veterinario  della  unita'  sanitaria   locale
competente per  territorio  rilascia  una  apposita  attestazione  di
"allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi sotto il  controllo
dello Stato" (mod. E). Tale attestazione ha una validita' di un anno. 
  2. Per i singoli bovini e bufalini o per  gruppi  di  tali  animali
appartenenti  ad  allevamenti  ufficialmente  indenni   il   servizio
veterinario della unita' sanitaria locale competente  per  territorio
rilascia, su richiesta degli interessati,  uno  speciale  certificato
comprovante  che   gli   animali   provengono   da   un   allevamento
ufficialmente indenne da  tubercolosi  sotto  controllo  dello  Stato
(modello D). Tale attestazione ha una validita' di quindici giorni.