Art. 13.
Attestazione sanitaria
1. Per gli allevamenti bovini o bufalini riconosciuti ufficialmente
indenni il servizio veterinario della unita' sanitaria locale
competente per territorio rilascia una apposita attestazione di
"allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi sotto il controllo
dello Stato" (mod. E). Tale attestazione ha una validita' di un anno.
2. Per i singoli bovini e bufalini o per gruppi di tali animali
appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni il servizio
veterinario della unita' sanitaria locale competente per territorio
rilascia, su richiesta degli interessati, uno speciale certificato
comprovante che gli animali provengono da un allevamento
ufficialmente indenne da tubercolosi sotto controllo dello Stato
(modello D). Tale attestazione ha una validita' di quindici giorni.