Art. 14. 
       Province e regioni ufficialmente indenni da tubercolosi 
  1. Il Ministro della sanita' puo' dichiarare ufficialmente  indenne
da tubercolosi bovina il territorio delle singole province, di una  o
piu' regioni, qualora tutti gli allevamenti presenti  sul  territorio
sono sottoposti a controllo ufficiale e il  99,8%  degli  allevamenti
risulta ufficialmente indenne durante l'anno. 
  2. Per tutto il 1995, al fine di consentire agli uffici interessati
il graduale adeguamento  alla  disposizione  di  cui  sopra,  per  la
concessione  della  qualifica  in  oggetto  e'  sufficiente  che   la
percentuale di infezione sia inferiore all'1%, calcolato  sulla  base
di tutti gli allevamenti riscontrati infetti durante l'anno. 
  3. Una regione puo'  essere  dichiarata  ufficialmente  indenne  da
tubercolosi solo  qualora  tutte  le  sue  province  godano  di  tale
qualifica.