Art. 14.
Province e regioni ufficialmente indenni da tubercolosi
1. Il Ministro della sanita' puo' dichiarare ufficialmente indenne
da tubercolosi bovina il territorio delle singole province, di una o
piu' regioni, qualora tutti gli allevamenti presenti sul territorio
sono sottoposti a controllo ufficiale e il 99,8% degli allevamenti
risulta ufficialmente indenne durante l'anno.
2. Per tutto il 1995, al fine di consentire agli uffici interessati
il graduale adeguamento alla disposizione di cui sopra, per la
concessione della qualifica in oggetto e' sufficiente che la
percentuale di infezione sia inferiore all'1%, calcolato sulla base
di tutti gli allevamenti riscontrati infetti durante l'anno.
3. Una regione puo' essere dichiarata ufficialmente indenne da
tubercolosi solo qualora tutte le sue province godano di tale
qualifica.