Art. 15. 
 Riscontro di tubercolosi in allevamenti gia' ufficialmente indenni 
 1. Qualora in un allevamento bovino o bufalino ufficialmente indenne
da  tubercolosi  un  solo  animale  risulti  positivo  ad  una  prova
diagnostica o qualora nello stesso allevamento sia  diagnosticato  un
caso  di  tubercolosi  nel  corso  dell'ispezione   post-mortem,   la
qualifica deve essere sospesa  fintanto  che,  eliminato  entro  otto
giorni il capo infetto, tutti i rimanenti animali di  eta'  superiore
alle sei settimane non abbiano reagito negativamente  ad  almeno  due
prove diagnostiche, la prima delle quali effettuata almeno  due  mesi
dopo l'eliminazione dell'animale in questione, e la seconda ad almeno
sei settimane di distanza. 
  2. Qualora  in  un  allevamento  bovino  o  bufalino  ufficialmente
indenne, piu' capi  risultino  positivi  alle  prove  diagnostiche  o
all'ispezione post-mortem, la qualifica di ufficialmente  indenne  e'
revocata fintanto che  tutti  i  rimanenti  animali  abbiano  reagito
negativamente ad almeno due prove diagnostiche, la prima delle  quali
effettuata sei mesi dopo la fine delle operazioni di  risanamento  di
cui all'art. 11, la seconda sei mesi dopo la prima.