Art. 14.
                      Formazione specialistica
  1.  Il  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
tecnologica,  d'intesa  con  i  Ministeri  degli affari esteri, della
sanita'  e  del  tesoro,  previa  verifica  oggettiva  da  parte  del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e  del  Ministero  della  sanita'  delle  capacita'  recettive  delle
strutture universitarie e di quelle convenzionate con le universita',
puo'   autorizzare  le  scuole  di  specializzazione  in  medicina  e
chirurgia ad ammettere, in soprannumero, medici stranieri laureati in
Italia che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse
di  studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane
o  straniere, riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i
medici   devono   aver  superato  le  prove  di  ammissione  previste
dall'ordinamento  della  scuola.  Limitatamente  all'anno  accademico
1994-1995,  qualora  le prove siano state gia' effettuate e sia stata
ottenuta l'idoneita', l'ammissione e' disposta direttamente.