Art. 14. Formazione specialistica 1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri, della sanita' e del tesoro, previa verifica oggettiva da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero della sanita' delle capacita' recettive delle strutture universitarie e di quelle convenzionate con le universita', puo' autorizzare le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in soprannumero, medici stranieri laureati in Italia che siano destinatari, per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane o straniere, riconosciute idonee. Per l'ammissione in soprannumero i medici devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, qualora le prove siano state gia' effettuate e sia stata ottenuta l'idoneita', l'ammissione e' disposta direttamente.