Art. 19.
                   Deroghe e soluzioni alternative
 
 1. Le prescrizioni del presente regolamento,  sono  derogabili  solo
per  gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche
specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a  barriere
architettoniche,  ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso e'
riservato ai soli addetti specializzati.
 2. Negli edifici esistenti  sono  ammesse  deroghe  alle  norme  del
presente  regolamento  in  caso  di dimostrata impossibilita' tecnica
connessa agli elementi strutturali o impiantistici.
 3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, e all'art. 2 della legge 1 giugno  1939,  n.
1089, la deroga e' consentita nel caso in cui le opere di adeguamento
costituiscono  pregiudizio  per  valori  storici ed estetici del bene
tutelato;  in  tal  caso  il   soddisfacimento   del   requisito   di
accessibilita'  e'  realizzato attraverso opere provvisionali ovvero,
in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non
stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione
delle presenti norme deve essere motivata con la specificazione della
natura e della serieta' del pregiudizio.
 4. La deroga  e'  concessa  dall'amministrazione  cui  e'  demandata
l'approvazione  del  progetto e della stessa si da' conto nell'ambito
dell'atto autorizzativo.  La stessa deroga viene  inoltre  comunicata
alla Commissione di cui all'art. 22.
 5. Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, cosi' come definite
all'art.  7.2  del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236, purche' rispondenti ai criteri di progettazione di  cui
all'art. 4 dello stesso decreto.
 
          Note all'art. 19:
            -  Il  testo  dell'art.  1 della legge 29 giugno 1939, n.
          1497 (Protezione delle bellezze naturali), e' il seguente:
            "Art. 1. - Sono soggette alla presente legge a causa  del
          loro notevole interesse pubblico:
             1)  le  cose  immobili  che  hanno cospicui caratteri di
          bellezza naturale o di singolarita' geologica;
             2) le ville, i giardini e i parchi che, non  contemplati
          dalle  leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico
          o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
             3) i  complessi  di  cose  immobili  che  compongono  un
          caratteristico    aspetto    avente   valore   estetico   e
          tradizionale;
             4)  le  bellezze  panoramiche  considerate  come  quadri
          naturali  e  cosi' pure quei punti di vista o di belvedere,
          accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di
          quelle bellezze".
            - Il testo dell'art. 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089
          (Tutela delle cose di interesse artistico o storico), e' il
          seguente:
            "Art.  2.  - Sono altresi' sottoposte alla presente legge
          le cose immobili che, a causa del loro riferimento  con  la
          storia  politica,  militare, della letteratura, dell'arte e
          della  cultura  in  genere,  siano  state  riconosciute  di
          interesse  particolarmente  importante  e come tali abbiano
          formato oggetto di notificazione, in forma  amministrativa,
          del Ministero per la educazione nazionale.
            La notifica, su richiesta del Ministro, e' trascritta nei
          registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia
          nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o
          detentore della cosa a qualsiasi titolo".
            -  Per il testo dell'art. 7.2 del decreto ministeriale 14
          giugno 1989, n. 236, si veda in appendice.
            - Per il testo dell'art. 4 del  decreto  ministeriale  14
          giugno 1989, n. 236, si veda in appendice.