Art. 22.
             Aggiornamento e modifica delle prescrizioni
 1. Sono attribuiti alla commissione  permanente  istituita  a  sensi
dell'art.  12  del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989,  n.  236,  la  soluzione   dei   problemi   tecnici   derivanti
dall'applicazione  della presente normativa, l'esame o l'elaborazione
delle proposte di aggiornamento e modifica, nonche' il parere per  le
proposte  di aggiornamento delle normative specifiche di cui all'art.
13.  Gli  enti  locali,  gli   istituti   universitari,   i   singoli
professionisti    possono   proporre   soluzioni   alternative   alla
commissione  la  quale,  in  caso  di  riconosciuta  idoneita',  puo'
utilizzarle   per   le   proposte   di   aggiornamento  del  presente
regolamento.
 
          Nota all'art. 22:
            - Per il testo dell'art. 12 del decreto  ministeriale  14
          giugno 1989, n. 236, si veda in appendice.