Art. 25
                  (Disciplina dei titoli minerari)
   1.  Ove  non  diversamente  disciplinato dal presente decreto, per
l'attribuzione  dei  titoli  di  cui  all'articolo 24 si applicano le
disposizioni di cui alle leggi minerarie vigenti.
   2.  Dopo  l'attribuzione  dei  titoli  minerari  si  applicano  le
disposizioni di cui alle leggi minerarie vigenti.