Art. 26
                    (Dati a carattere regionale)
   1.  Entro  un  mese  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  l'ENI  trasmette  al  Ministero  l'elenco  di  tutti i dati
geofisici  e  di  perforazione  acquisiti nelle zone delimitate dalla
tabella  A  ed  annessa  cartina  allegate alla legge n.136 del 1953,
corredato  di  idonea  cartografia  che  ne indichi l'ubicazione, con
l'indicazione delle date di acquisizione.
   2.  Entro  due  mesi  dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  l'ENI  trasmette  al  Ministero  una relazione generale dei
risultati  delle  ricerche  effettuate  nelle zone di cui al comma 1,
suddivisa  per  aree  geologicamente  omogenee,  corredata di sezioni
sismiche  a  scala  regionale,  nonche'  di  profili di perforazioni,
rappresentativi di ciascuna area.
   3.  La  relazione  ed  i  dati  di  cui  al  comma  2 sono messi a
disposizione  di  tutti  gli  interessati  secondo  le  modalita'  di
consultazione  stabilite  dal  Ministero, prescindendo dai termini di
cui agli articoli 39 e 71 della legge n.613 del 1967.