Art. 27
                (Attribuzione di permessi di ricerca)
   1.  I  permessi  di  ricerca sono attribuiti con provvedimento del
Ministero  su  aree  per le quali l'attivita' svolta o in corso e gli
investimenti effettuati ne giustifichino l'attribuzione.
   2.   Le   domande   di   permesso,   corredate   della  necessaria
documentazione,  sono presentate entro tre mesi dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto; trascorso tale termine le domande
sono dichiarate irricevibili.
   3.  I  permessi  sono  attribuiti  su  aree  per  le quali risulti
comprovato  che l'attivita' di ricerca alla data di entrata in vigore
del presente decreto e' almeno in una delle seguenti fasi:
   a)  perforazione  per la quale e stata presentata istanza ai sensi
del decreto del Presidente deva Repubblica 18 aprile 1994, n.526;
b) perforazione autorizzata o in corso, o ultimata successivamente al
31 dicembre 1995;
   c)  rilevamento  sismico  autorizzato, in corso o ultimato in data
non anteriore all'1 gennaio 1994;
   d)  rielaborazione  sismica  ultimata  in data non anteriore al 1o
gennaio 1994, comprovata da idonea documentazione.
   4.  L'entita'  dei rilevamenti sismici e delle rielaborazioni deve
essere tale da giustificare l'estensione dell'area richiesta.