Art. 28
                (Disciplina dei permessi di ricerca)
   1.  Il  decreto di attribuzione approva il programma dei lavori da
svolgere  per  la  prosecuzione della ricerca e stabilisce ogni altro
obbligo in conformita' delle disposizioni di legge.
   2.  Il programma deve comprendere il completamento della eventuale
perforazione  in corso o l'esecuzione di una perforazione da iniziare
entro 60 mesi dalla comunicazione del permesso.
   3.  Il  decreto  di attribuzione indica l'estensione del permesso,
che non puo' comunque superare 750 chilometri quadrati.
   4.  La  durata dei permessi e' di 6 anni non prorogabili, salvo il
disposto dell'articolo 6, comma 6, della legge n.9 del 1991.
   5. Al termine del terzo anno l'area e' ridotta del 25%.
   6. Se il programma di cui al comma 1 prevede opere o attivita' per
le  quali non e' stata attivata la procedura di cui agli articoli 4 o
10 del decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n.
526,  l'inizio dei lavori e' subordinato alle procedure dell'articolo
2 del citato decreto presidenziale n. 526 del 1994.