Art. 29
          (Attribuzione delle concessioni di coltivazione)
   1.  Le concessioni di coltivazione sono attribuite con decreto del
Ministero  sulle  aree  in  cui  lo  sviluppo  o  la coltivazione dei
giacimenti  sono in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto o qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 della
legge n.9 del 1991, come modificato dal presente decreto.
   2.  Le domande di concessione sono presentate entro due mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto; trascorso tale
termine le domande sono dichiarate irricevibili.