Art. 30 (Disciplina delle concessioni di coltivazione) 1. Il provvedimento di attribuzione approva il programma dei lavori da svolgere e stabilisce ogni altro obbligo in conformita' delle disposizioni di legge. 2. Il provvedimento indica l'estensione della concessione, che non puo' superare 150 chilometri quadrati, e la sua durata, che non puo' superare 20 anni, prorogabili secondo le norme vigenti. 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge n.9 del 1991. 4. L'obbligo di corrispondere le aliquote di prodotto della coltivazione di cui al capo IV del titolo I del presente decreto decorre dal 1o gennaio 1997. 5. Se il programma di cui al comma 1 prevede opere o attivita' per le quali non e' stata attivata la procedura di cui agli articoli 4 o 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526, l'inizio dei lavori e' subordinato alle procedure di cui agli articoli 3 o 4, comma 2, del citato decreto presidenziale n. 526 de) 1994, ove ricorrano le condizioni ivi stabilite.