Art. 32
            (Disciplina delle concessioni di stoccaggio)
   1.  Il  provvedimento  di  attribuzione  approva  il programma dei
lavori  da  svolgere  e  stabilisce ogni altro obbligo in conformita'
delle disposizioni di legge.
   2.  Il  provvedimento  indica la durata della concessione, che non
puo' superare 20 anni, prorogabili secondo le norme vigenti.
   3.  L'obbligo  di  corrispondere  le  aliquote  di  prodotto della
coltivazione di cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1974, n.170,
decorre  dal  1o  gennaio 1997; le aliquote sono determinate ai sensi
dell'articolo 19.
   4.  Alle concessioni di stoccaggio si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 13, comma 6.