Art. 13
           (Rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro)
1. Le  rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.)  costituite ai sensi
dei  protocolli  di  intesa  A.RA.N - Confederazioni sindacali del 20
aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994 ovvero  le  rappresentanze
di  cui  alla  lettera  b),  sino  alla  costituzione  delle  RSU, da
effettuarsi  entro  dodici  mesi  dalla  stipulazione  del   presente
contratto;
b)  le  rappresentanze  sindacali, individuate ai sensi dell'art.  19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, in caso di non  sottoscrizione  o
mancata  adesione  ai protocolli di cui alla lettera a), ovvero nelle
more della costituzione delle R.S.U,  secondo  quanto  previsto  alla
lettera a).