Art. 29.
                        Campo di applicazione
  1. Le assunzioni obbligatorie presso  le  amministrazioni  ed  enti
pubblici,  dei  soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968,
n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio  1992,  n.
104,  avvengono  secondo le modalita' di cui all'art. 30 del presente
regolamento.
 
          Nota al capo IV:
             - Per la legge n. 482/1968 vedi in nota alle premesse.
          Note all'art. 29:
             - Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge  n.
          482/1968:
             "Art.   1   (Soggetti   aventi   diritto  ad  assunzione
          obbligatoria).  - La presente legge disciplina l'assunzione
          obbligatoria   -   presso   le   aziende   private   e   le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          le  amministrazioni  regionali,  provinciali e comunali, le
          aziende di  Stato  e  quelle  municipalizzate,  nonche'  le
          amministrazioni  degli  enti  pubblici  in  genere  e degli
          istituti soggetti a vigilanza governativa - degli  invalidi
          di  guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio,
          degli invalidi  del  lavoro,  degli  invalidi  civili,  dei
          ciechi,  dei  sordomuti,  degli  orfani  e delle vedove dei
          caduti in  guerra  o  per  servizio  o  sul  lavoro,  degli
          ex-tubercolotici e dei profughi.
             Non  si  applicano  le disposizioni di cui alla presente
          legge nei confronti  di  coloro  che  abbiano  superato  il
          cinquantacinquesimo  anno di eta', nonche' nei confronti di
          coloro che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa o che,
          per la natura ed il grado della loro  invalidita',  possano
          riuscire  di  danno  alla  salute  e  alla  incolumita' dei
          compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti".
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  19  della  legge  n.
          104/1992  (Legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione
          sociale e i diritti delle persone handicappate):
             "Art.  19  (Soggetti  aventi  diritto  al   collocamento
          obbligatorio).  - 1. In attesa dell'entrata in vigore della
          nuova  disciplina   del   collocamento   obbligatorio,   le
          disposizioni  di  cui  alla  legge 2 aprile 1968, n. 482, e
          successive  modificazioni,  devono  intendersi  applicabili
          anche  a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i
          quali abbiano una  capacita'  lavorativa  che  ne  consente
          l'impiego  in mansioni compatibili. Ai fini dell'avviamento
          al lavoro, la valutazione della persona handicappata  tiene
          conto    della    capacita'    lavorativa   e   relazionale
          dell'individuo  e  non  solo  della  minorazione  fisica  o
          psichica.   La  capacita'  lavorativa  e'  accertata  dalle
          commissioni  di  cui  all'art.  4  della  presente   legge,
          integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista
          nelle     discipline    neurologiche,    psichiatriche    o
          psicologiche".