Art. 30.
                 Modalita' di iscrizione e requisiti
  1. I  soggetti  appartenenti  alle  categorie  protette  presentano
domanda  di  iscrizione  all'ufficio  provinciale  del lavoro e della
massima occupazione. La domanda deve essere munita  della  necessaria
documentazione,  concernente  la  sussistenza dei requisiti che danno
titolo al  collocamento  obbligatorio  ed  attestante  le  attitudini
lavorative   e  professionali  del  richiedente  anche  in  relazione
all'occupazione cui aspira e deve essere,  altresi',  corredata,  per
coloro   che  hanno  menomazioni  fisiche,  da  dichiarazione  di  un
ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura  ed  il
grado  di  mutilazione  o  di invalidita', non e' di pregiudizio alla
salute o incolumita' dei compagni di lavoro o  alla  sicurezza  degli
impianti.
  2.  I  soggetti  appartenenti  alle  categorie  protette al momento
dell'iscrizione   negli   appositi   elenchi   formati   dall'ufficio
provinciale  del  lavoro  devono  dichiarare,  ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti generali di ammissione
nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente.
  3. E' comunque riservata all'amministrazione od  ente  che  procede
all'assunzione  la facolta' di provvedere all'accertamento dei titoli
e dei requisiti nei modi di legge.
  4. Il titolo di studio richiesto e' quello delle  declaratorie  dei
profili professionali o qualifica o categoria nelle quali e' prevista
l'assunzione.
  5. Gli uffici provinciali del lavoro inseriscono i lavoratori negli
elenchi previo accertamento del grado di invalidita'.
 
          Nota all'art. 30:
             - Per la legge n. 15/1968 vedi in nota all'art. 4.