Art. 30. Modalita' di iscrizione e requisiti 1. I soggetti appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizione all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La domanda deve essere munita della necessaria documentazione, concernente la sussistenza dei requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio ed attestante le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira e deve essere, altresi', corredata, per coloro che hanno menomazioni fisiche, da dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado di mutilazione o di invalidita', non e' di pregiudizio alla salute o incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. 2. I soggetti appartenenti alle categorie protette al momento dell'iscrizione negli appositi elenchi formati dall'ufficio provinciale del lavoro devono dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il possesso dei requisiti generali di ammissione nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente. 3. E' comunque riservata all'amministrazione od ente che procede all'assunzione la facolta' di provvedere all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge. 4. Il titolo di studio richiesto e' quello delle declaratorie dei profili professionali o qualifica o categoria nelle quali e' prevista l'assunzione. 5. Gli uffici provinciali del lavoro inseriscono i lavoratori negli elenchi previo accertamento del grado di invalidita'.
Nota all'art. 30: - Per la legge n. 15/1968 vedi in nota all'art. 4.