Art. 31.
                             Graduatorie
  1. Le graduatorie dei soggetti di cui all'art. 30  hanno  validita'
annuale  e  sono  formate dagli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.
  2. I criteri da  adottare  ed  i  punteggi  da  attribuire  per  la
formazione della graduatoria sono riportati nell'allegata tabella.
  3.  Le  richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti
pubblici anche  a  carattere  nazionale  e  regionale  devono  essere
rivolte  all'ufficio  provinciale  del  lavoro  competente nella sede
presso  la  quale  il  lavoratore  dovra'  prestare  servizio.   Tali
richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami.