Art. 32. Modalita' di assunzione 1. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in analogia a quanto previsto per le assunzioni di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, avviano i soggetti protetti alla prova tendente ad accertare l'idoneita' a svolgere le mansioni, in misura doppia rispetto ai posti da ricoprire, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli elenchi degli iscritti per ogni singola categoria. 2. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneita' a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione. 3. In mancanza di iscritti appartenenti ad alcune categorie, l'ufficio di collocamento invia proporzionalmente i riservatari di altre categorie.
Nota all'art. 32: - Per il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 vedi in nota all'art. 9.