Art. 32.
                       Modalita' di assunzione
  1. Gli uffici provinciali del lavoro e della  massima  occupazione,
in  analogia  a  quanto previsto per le assunzioni di cui all'art. 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, avviano i soggetti protetti alla
prova tendente ad accertare l'idoneita' a svolgere  le  mansioni,  in
misura  doppia  rispetto  ai  posti da ricoprire, secondo l'ordine di
graduatoria risultante dagli elenchi degli iscritti per ogni  singola
categoria.
  2.   Le   prove  non  comportano  valutazione  comparativa  e  sono
preordinate ad accertare  l'idoneita'  a  svolgere  le  mansioni  del
profilo nel quale avviene l'assunzione.
  3.  In  mancanza  di  iscritti  appartenenti  ad  alcune categorie,
l'ufficio di collocamento invia proporzionalmente  i  riservatari  di
altre categorie.
 
          Nota all'art. 32:
             -  Per il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 vedi
          in nota all'art. 9.