Art. 10. Procedure per la concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti 1. Per la concessione dei mutui di cui al presente decreto, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad applicare le procedure previste dall'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2463 del 1 ottobre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 1996.
Riferimenti normativi: - L'ordinanza del Ministero dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2463 reca: "Disposizioni in materia di interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 19 giugno 1996 sul territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara, integrative della ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996".