Art. 10.
                Procedure per la concessione di mutui
              da parte della Cassa depositi e prestiti
 
  1.  Per  la  concessione  dei  mutui di cui al presente decreto, la
Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad  applicare  le  procedure
previste   dall'ordinanza   del   Ministro   dell'interno  e  per  il
coordinamento della protezione civile n. 2463  del  1  ottobre  1996,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235
del 7 ottobre 1996.
 
          Riferimenti normativi:
             -  L'ordinanza  del  Ministero  dell'interno  e  per  il
          coordinamento   della   protezione  civile  n.  2463  reca:
          "Disposizioni in materia di interventi  urgenti  diretti  a
          fronteggiare  i  danni  conseguenti agli eventi alluvionali
          del giorno 19 giugno 1996 sul territorio delle provincie di
          Lucca e Massa Carrara, integrative della ordinanza n.  2449
          del 25 giugno 1996".