Art. 12-bis. Disposizioni relative all'attuazione degli interventi per bradisismo di Pozzuoli (( 1. Al comma 2 dell'articolo 15-sexies del decreto-legge )) (( 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla )) (( legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo la parola: "contenzioso" )) (( sono aggiunte le seguenti: "e per quello sostenuto dal comune )) (( di Pozzuoli fino al 31 dicembre 1989 per le attivita' delegate )) (( dal Ministro per il coordinamento della protezione civile". ))
Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 15-sexies del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 4, come sopra modificato: "2. Per la realizzazione dei primi necessari interventi di manutenzione per l'eventuale copertura dei primi oneri indispensabili per l'avvio della gestione dell'insediamento di cui al comma 1, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonche' per il loro completamento e per il ripristino delle deficienze costruttive del patrimonio edilizio accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' per l'onere derivante dal contenzioso e per quello sostenuto dal comune di Pozzuoli fino al 31 dicembre 1989 per le attivita' delegate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, il Dipartimento della protezione civile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasferisce al comune di Pozzuoli la disponibilita' finanziaria residuale di lire 20 miliardi, proveniente dagli stanziamenti di legge stabiliti in favore della popolazione puteolana colpita dal bradisismo del 1983, giacente sul pertinente capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel medesimo termine l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli e' tenuto a rendere il conto della propria gestione, per l'anno 1996, al comune di Pozzuoli e a trasferire al medesimo gli eventuali utili maturati nell'intera gestione".