Art. 9.
                                Mutui
 
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
concorrere all'ammortamento dei  mutui  che  le  regioni  interessate
contraggono,  con  ricorso  anche ad istituti di credito privato, per
fronteggiare  esigenze  di  protezione  civile  in  casi  di   eventi
calamitosi per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di
emergenza  ai  sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225.
  2. L'entita' del contributo di cui al comma  1  e'  determinata  in
relazione all'estensione ed all'intensita' del fenomeno calamitoso.
 
          Riferimenti normativi:
             - Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
          n. 225, vedasi nota all'art. 1.