Art. 9. Mutui 1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere all'ammortamento dei mutui che le regioni interessate contraggono, con ricorso anche ad istituti di credito privato, per fronteggiare esigenze di protezione civile in casi di eventi calamitosi per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 2. L'entita' del contributo di cui al comma 1 e' determinata in relazione all'estensione ed all'intensita' del fenomeno calamitoso.
Riferimenti normativi: - Per il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedasi nota all'art. 1.