Art. 10 Enti o Associazioni stabili di prioritario interesse pubblico ad iniziativa privata o mista pubblico - privata 1. Gli Enti o Associazioni stabili di produzione ad iniziativa privata o mista pubblico - privata, sono promossi da organismi che abbiano un preciso riferimento socio culturale nel territorio sul quale essi operano e si caratterizzino per un progetto artistico integrato di produzione, formazione, promozione, ospitalita' e gestione di esercizio, di prioritario interesse pubblico. 2. A tali enti o associazioni sono assegnati contributi annuali in presenza dei seguenti requisiti: - esclusiva disponibilita' di una sala teatrale di almeno 500 posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli, ovvero nelle isole ove non esiste alcun teatro stabile pubblico o privato la gestione per almeno 150 giornate di una sala teatrale di cui l'Ente locale assicuri la disponibilita'; - direzione sia artistica che organizzativa in esclusiva, di comprovata qualificazione professionale inquadrata nella struttura dell'organismo. Tale esclusivita' concerne, in via generale, le prestazioni artistiche e organizzative in Italia nel settore teatrale. In caso di direzione collegiale deve essere indicato il responsabile della direzione artistica; - autonoma amministrazione; - stabilita' biennale del nucleo artistico pari ad almeno il 30% dell'intero organico artistico; - stabilita' del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico. 3. Ai fini dell'ammissione agli interventi finanziari dello Stato, i predetti enti o associazioni devono presentare un progetto a cadenza biennale di produzione, promozione e ospitalita' che deve avere caratteristiche di attendibilita' sia finanziaria che operativa. Il progetto artistico e finanziario relativo al secondo anno del biennio puo' anche limitarsi ad un progetto di massima, purche' contenga le linee programmatiche biennali. Nell'ambito di tale progetto biennale gli enti sono tenuti a: - raggiungere annualmente 4000 giornate lavorative e 100 giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente, di cui almeno il 50% rappresentati in sede; Gli enti o associazioni stabili possono programmare una qualificata ospitalita' in sede, che, comunque, non deve assumere carattere prevalente rispetto all'attivita' produttiva. 4. I suddetti enti o associazioni devono dimostrare adeguate entrate di bilancio, comunque non inferiori al 40% del fabbisogno complessivo, ed hanno il compito di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo e per favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli, realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento. 5. Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo, l'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione Consultiva della Prosa, formulera' con proprio decreto a cadenza biennale, in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti e dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti, tenuto conto del programma realizzato nonche' della funzione socio- culturale svolta nel territorio, un elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa privata o mista pubblico - privata. 6. Per la inclusione nel suddetto elenco occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussista la condizione di aver svolto per almeno due anni un'attivita' in conformita' dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti. 7. Non puo' essere riconosciuto in ogni regione piu' di un ente o associazione di cui al presente articolo. Possono, comunque, essere confermati quelli gia' riconosciuti a tale titolo, anche se in numero superiore ad uno per regione.