Art. 11
   Enti o Associazioni stabili di produzione. promozione e ricerca
      teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per
                     l'infanzia e la gioventu'.
    1.  Agli  Enti o Associazioni stabili di produzione, promozione e
ricerca  teatrale  nel   campo   della   sperimentazione   che   sono
riconosciuti nel decreto biennale di cui al successivo comma 6, anche
per i rapporti con le regioni e gli enti locali territoriali, possono
essere  assegnati  contributi annuali qualora gli stessi svolgano con
carattere di continuita' attivita' di  produzione  e  promozione  nel
campo  della  sperimentazione e della ricerca. L'attivita' svolta dai
predetti organismi dovra' caratterizzarsi per:
   - finalita' pubblica del progetto artistico-culturale;
   - particolare attenzione dedicata al rinnovamento  del  linguaggio
teatrale ed alle nuove drammaturgie;
   -  sviluppo  del  metodo di ricerca anche in collaborazione con le
Universita';
   - rapporto con il territorio,  con  particolare  riferimento  alle
zone culturalmente carenti ovvero a contesti socialmente rilevanti.
    2.  Agli  Enti o Associazioni stabili di produzione, promozione e
ricerca teatrale nel campo del teatro per l'infanzia e  la  gioventu'
che sono riconosciuti nel decreto biennale di cui al successivo comma
6,   anche   per  i  rapporti  con  le  regioni  e  gli  enti  locali
territoriali, possono essere assegnati  contributi  annuali,  qualora
gli  stessi  svolgano  con  carattere  di  continuita'  attivita'  di
produzione, promozione e ricerca nel campo del teatro per  l'infanzia
e  la  gioventu'.  L'attivita'  svolta  dai predetti organismi dovra'
caratterizzarsi per:
   - finalita' pubblica del progetto artistico-culturale;
   - innovazione del linguaggio teatrale con  particolare  attenzione
alle diverse fasce di eta' del pubblico dei giovani;
   -  rapporto  con  il  territorio, con particolare riferimento alle
caratteristiche ambientali;
   - collaborazione con le  strutture  scolastiche  mirata  sia  alle
finalita' pedagogiche che alla formazione degli insegnanti.
    3.   Presupposti  per  l'ammissione  agli  interventi  finanziari
previsti dal presente  articolo sono:
   - organico progetto annuale di produzione, promozione, laboratorio
e   ospitalita' con particolare  riguardo  a  quello  di  qualificate
compagnie  specializate nel rispettivo settore;
   -  direzione  artistica e organizzativa in esclusiva di comprovata
qualificazione   professionale. Tale esclusivita'  concerne,  in  via
generale, le prestazioni  artistiche ed organizative in Italia;
   - nucleo artistico stabile;
   -   sedi   direttamente   gestite   e  idoneamente  attrezate  per
rappresentazioni di  spettacoli, di cui almeno una con  capienza  non
inferiore  a  200 posti,   munite delle prescritte autorizazioni. Per
gli organismi operanti nei  territori dell'Italia insulare, il limite
per quanto riguarda il numero dei   posti necessari per  la  sala  e'
ridotto della meta';
   -  apporti  di enti locali o di altri soggetti pubblici o privati,
che non    costituiscano  corrispettivo  di  recite,  in  misura  non
inferiore al 15% del  fabbisogno complessivo;
   - attivita' di laboratorio.
    4.  Al  direttore artistico, in linea di massima, non puo' essere
affidata oltre la  meta' delle regie degli spettacoli prodotti.
    5. In ogni caso, fermo restando il limite minimo di 100  giornate
recitative,    l'attivita'  non  puo'  essere inferiore a 50 giornate
recitative  di  spettacoli  prodotti,  di    cui  almeno   la   meta'
rappresentati   in  sede  e  50  giornate  recitative  di  spettacoli
ospitati, delle quali non oltre la meta' realizzate da  altri  centri
riconosciuti.
    6.   All'inizio   di  ogni  biennio  e  considerati  i  risultati
conseguiti, l'Autorita'  competente in materia di spettacolo, sentita
la Commissione Consultiva della  Prosa formera', con proprio decreto,
un'elenco biennale dei  suddetti  enti  in  possesso  dei  prescritti
requisiti.
    7.  Non  puo'  essere  riconosciuto  in  ogni  regione piu' di un
organismo   di      produzione   e   promozione   nel   campo   della
sperimentazione.  Possono,    comunque, essere confermati quelli gia'
riconosciuti a tale titolo, anche se in numero superiore ad  uno  per
regione.  Nelle  citta'  con  popolazione  superiore a   1.000.000 di
abitanti e' ammesso il riconoscimento  anche  di  due  organismi  per
ciascun settore di attivita'.
    8. In sede di assegnazione dei contributi statali gli Enti di cui
ai    commi  1  e  2  del  presente  articolo saranno considerati per
categorie  separate.