Art. 9 Enti o Associazioni stabili ad iniziativa pubblica 1. Fermo restando quanto previsto dal D.M. 29.11.1990 e successive modificazioni, gli enti o le associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica sono promossi nei comprensori di rispettiva competenza su iniziativa delle regioni e degli enti locali, direttamente o attraverso forme associative o consortili di loro emanazione. Essi si caratterizzano per le particolari finalita' artistiche, culturali e sociali, per il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione, con particolare riferimento all'ambito cittadino o regionale e si distinguono in: - Teatri metropolitani: istituiti in citta' con almeno 500.000 abitanti. - Teatri regionali di produzione e distribuzione teatrale: che, oltre l'attivita' di diretta produzione, devono curare la diffusione e la razionale distribuzione sul territorio di competenza degli spettacoli di propria produzione o ospitati che sono, in tal caso, considerati come spettacoli effettuati in sede, sempre che si tratti di teatri agibili con capienza non inferiore a 300 posti, fermo restando che la sede principale abbia almeno 500 posti. - Teatri di minoranze linguistiche: che possono essere istituiti in zone di confine, in comunita' plurilinguistiche o a tutela di minoranze etniche. Tali teatri ai fini dell'ammissione agli interventi finanziari dello Stato devono raggiungere, di massima, annualmente 100 recite di spettacoli direttamente prodotti, in deroga a quanto previsto al successivo quinto comma. 2. Gli enti o associazioni stabili hanno il compito: - di curare la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento di quadri artistici e tecnici, anche tramite convenzioni con l'Universita' o con scuole di riconosciuta rilevanza nazionale; - di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo; - di sostenere le attivita' di ricerca e di sperimentazione, anche in coordinamento con le universita'; - di favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli con cicli di recite a prezi ridotti o speciali condizioni di abbonamento. 3. Agli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica sono assegnati contributi annuali in presenza dei seguenti requisiti: - aver adottato lo statuto di cui al decreto ministeriale 29.11.1990; - esclusiva disponibilita' di una sala teatrale di almeno 500 posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli; - esclusivita' ed autonomia della direzione di comprovata qualificazione professionale, con l'esclusione di altre attivita' manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso strutture produttive o distributive sovvenzionate nel campo del teatro di prosa; - autonoma amministrazione; - stabilita' biennale del nucleo artistico assunto con contratto stagionale per almeno il 50% di interpreti; stabilita' biennale dell'organico amministrativo e tecnico per almeno il 60% del personale; - qualita' delle attivita' di produzione e di ospitalita'. 4. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali, i predetti enti devono inoltre presentare un progetto a cadenza biennale di produzione, promozione e ospitalita' che deve possedere caratteristiche di attendibilita' sia finanziaria che operativa. Il progetto artistico e finanziario relativo al secondo anno del biennio puo' anche limitarsi ad un progetto di massima, purche' riferito a delle linee programmatiche biennali. 5. Nell'ambito di tale progetto biennale gli enti sono tenuti a: - raggiungere 8000 giornate lavorative e 240 giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti per i teatri metropolitani e 220 per i teatri regionali; - rappresentare in sede almeno il 60% del minimo delle recite di spettacoli direttamente prodotti: al fine del raggiungimento di tale limite verranno computate, comunque non oltre un quarto del predetto minimo, anche le recite rappresentate presso altri teatri stabili ad iniziativa pubblica; - allestire almeno un'opera teatrale originale di autore italiano contemporaneo non caduta in pubblico dominio. Gli enti o associazioni stabili possono programmare una qualificata ospitalita' in sede che comunque non deve assumere carattere prevalente rispetto all'attivita' produttiva. 6. Ai fini della determinazione dell'intervento dello Stato gli oneri sociali saranno considerati esclusivamente per il personale artistico e tecnico. 7. Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo l'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentite la Commissione consultiva della prosa, formulera' con proprio decreto a cadenza biennale, in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti dal D.M. 29.11.1990 e successive modificazioni e dalla presente circolare, nonche' previa valutazione dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti in rapporto al programma realizato nell'ambito annuale o biennale, un elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa pubblica. 8. Per la inclusione nel suddetto elenco occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussistano le seguenti condizioni: a) attivita' svolta per almeno due anni in conformita' ai criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti; b) disponibilita' finanziaria propria dell'organismo stesso o ad esso proveniente da enti locali o da altri soggetti pubblici o privati in misura non inferiore ai costi generali di gestione; c) aver adottato ed applicato lo statuto di cui al D.M. 29.11.1990.