Art. 9
         Enti o Associazioni stabili ad iniziativa pubblica
    1.   Fermo   restando  quanto  previsto  dal  D.M.  29.11.1990  e
successive modificazioni, gli  enti  o  le  associazioni  stabili  di
produzione  ad  iniziativa  pubblica sono promossi nei comprensori di
rispettiva competenza  su  iniziativa  delle  regioni  e  degli  enti
locali,  direttamente  o attraverso forme associative o consortili di
loro emanazione. Essi si caratterizzano per le particolari  finalita'
artistiche,  culturali  e  sociali,  per  il  ruolo  di sostegno e di
diffusione  del  teatro  nazionale  d'arte  e  di   tradizione,   con
particolare   riferimento  all'ambito  cittadino  o  regionale  e  si
distinguono in:
   - Teatri metropolitani: istituiti in  citta'  con  almeno  500.000
abitanti.
   -  Teatri  regionali di produzione e distribuzione teatrale:  che,
oltre l'attivita' di diretta produzione, devono curare la  diffusione
e  la  razionale  distribuzione  sul  territorio  di competenza degli
spettacoli di propria produzione o ospitati che sono,  in  tal  caso,
considerati  come spettacoli effettuati in sede, sempre che si tratti
di teatri agibili con capienza  non  inferiore  a  300  posti,  fermo
restando che la sede principale abbia almeno 500 posti.
   -  Teatri  di minoranze linguistiche: che possono essere istituiti
in zone di confine, in comunita'  plurilinguistiche  o  a  tutela  di
minoranze   etniche.   Tali   teatri  ai  fini  dell'ammissione  agli
interventi finanziari dello Stato  devono  raggiungere,  di  massima,
annualmente 100 recite di spettacoli direttamente prodotti, in deroga
a quanto previsto al successivo quinto comma.
    2. Gli enti o associazioni stabili hanno il compito:
   -  di  curare la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento
di  quadri  artistici  e  tecnici,  anche  tramite  convenzioni   con
l'Universita' o con scuole di riconosciuta rilevanza nazionale;
   -   di   porre  in  essere  le  iniziative  idonee  per  la  piena
valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;
   - di sostenere le attivita' di ricerca e di sperimentazione, anche
in coordinamento con le universita';
   - di favorire la partecipazione del pubblico agli  spettacoli  con
cicli di recite a prezi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.
    3.  Agli  enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica sono
assegnati contributi annuali in presenza dei seguenti requisiti:
   -  aver  adottato  lo  statuto  di  cui  al  decreto  ministeriale
29.11.1990;
   -  esclusiva  disponibilita'  di  una  sala teatrale di almeno 500
posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico
di spettacoli;
   -  esclusivita'  ed  autonomia  della  direzione   di   comprovata
qualificazione  professionale,  con  l'esclusione  di altre attivita'
manageriali, organizzative, di  consulenza  e  prestazione  artistica
presso  strutture  produttive  o distributive sovvenzionate nel campo
del teatro di prosa;
   - autonoma amministrazione;
   -  stabilita'  biennale del nucleo artistico assunto con contratto
stagionale per almeno  il  50%  di  interpreti;  stabilita'  biennale
dell'organico   amministrativo  e  tecnico  per  almeno  il  60%  del
personale;
   - qualita' delle attivita' di produzione e di ospitalita'.
    4. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali,  i  predetti
enti  devono  inoltre  presentare  un  progetto a cadenza biennale di
produzione,   promozione   e   ospitalita'   che    deve    possedere
caratteristiche  di  attendibilita' sia finanziaria che operativa. Il
progetto artistico e finanziario relativo al secondo anno del biennio
puo' anche limitarsi ad un progetto di massima,  purche'  riferito  a
delle linee programmatiche biennali.
    5. Nell'ambito di tale progetto biennale gli enti sono tenuti a:
   -  raggiungere  8000 giornate lavorative e 240 giornate recitative
di spettacoli direttamente prodotti per i teatri metropolitani e  220
per i teatri regionali;
   -  rappresentare  in sede almeno il 60% del minimo delle recite di
spettacoli direttamente prodotti: al fine del raggiungimento di  tale
limite  verranno computate, comunque non oltre un quarto del predetto
minimo, anche le recite rappresentate presso altri teatri stabili  ad
iniziativa pubblica;
   -  allestire almeno un'opera teatrale originale di autore italiano
contemporaneo non caduta in pubblico dominio.
    Gli  enti  o  associazioni  stabili   possono   programmare   una
qualificata  ospitalita'  in  sede  che  comunque  non  deve assumere
carattere prevalente rispetto all'attivita' produttiva.
    6. Ai fini della determinazione dell'intervento dello  Stato  gli
oneri  sociali  saranno  considerati  esclusivamente per il personale
artistico e tecnico.
    7. Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal  presente
articolo  l'Autorita' competente in materia di spettacolo, sentite la
Commissione consultiva della prosa, formulera' con proprio decreto  a
cadenza   biennale,  in  presenza  della  sussistenza  dei  requisiti
richiesti dal D.M.   29.11.1990 e successive  modificazioni  e  dalla
presente   circolare,   nonche'   previa  valutazione  dei  risultati
artistici  ed  organizzativi  conseguiti  in  rapporto  al  programma
realizato  nell'ambito  annuale  o  biennale,  un elenco degli enti o
associazioni di produzione ad iniziativa pubblica.
    8. Per la inclusione nel suddetto elenco occorre  che,  oltre  ai
requisiti richiesti, sussistano le seguenti condizioni:
    a) attivita' svolta per almeno due anni in conformita' ai criteri
e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti;
    b)  disponibilita' finanziaria propria dell'organismo stesso o ad
esso proveniente da enti  locali  o  da  altri  soggetti  pubblici  o
privati in misura non inferiore ai costi generali di gestione;
    c)  aver  adottato  ed  applicato  lo  statuto  di  cui  al  D.M.
29.11.1990.