ART. 12 ORARIO DI LAVORO 1. La durata normale dell'orario di lavoro e' fissata, a decorrere dalla data di stipulazione del presente CCL, in 37 ore settimanali, articolate in almeno cinque giornate, di norma dal lunedi' al venerdi'. Potra' essere disposta una diversa articolazione dell'orario di lavoro nella settimana nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 74 e 75 del presente CCL. L'intervallo orario di mensa non viene considerato ai fini del computo delle 37 ore lavorative. La durata di tale intervallo e' fissata in 40 minuti: eventuali variazioni in piu' o meno nel limite dei dieci minuti saranno stabilite dall'Ente per ogni sede tenendo conto delle esigenze di servizio e logistiche, con un provvedimento assunto nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 74 e 75. 2. Puo' essere disposta con le procedure previste dagli artt. 74 e 75, una diversa articolazione dell'orario settimanale di lavoro per specifici settori di attivita' e/o singoli gruppi di dipendenti, ove cio' sia richiesto dalla esigenza di una piu' razionale utilizzazione delle strutture e del personale, da necessita' organizzative inerenti lo svolgimento delle attivita' medesime, nonche' da specifici condizionamenti operativi delle diverse sedi di lavoro. 3. I Responsabili della Macrostruttura possono disporre, per specifiche esigenze di servizio e con il consenso del dipendente, una modifica temporanea dell'articolazione dell'orario di lavoro nel limite di 70 ore annue. 4. Agli effetti dell'applicazione di tutti gli istituti contrattuali, il 6 giorno, ove l'orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni lavorativi, non viene considerato festivo. 5. Il rispetto dell'orario di lavoro e' garantito sulla base della normativa vigente. 6. L'orario di lavoro puo' essere, tenuto conto della situazione delle varie sedi dell'Ente, di tipo flessibile, nel limite massimo di due ore giornaliere complessive rispetto all'orario normale. Il relativo recupero deve essere effettuato possibilmente nella stessa giornata, e comunque entro e non oltre il mese successivo. In nessun caso l'orario di servizio, inteso come articolazione ottimale dell'orario di lavoro, potra' essere inferiore a 37 ore settimanali. 7. Il dipendente e' tenuto, in relazione alle specifiche funzioni a lui assegnate e ove richiesto per esigenze di servizio, a prestare la propria opera anche oltre l'orario normale di lavoro nonche' ad effettuare lavoro in turno. 8. I dipendenti che operano stabilmente all'estero o in Italia presso altri Enti, organismi o Aziende, seguiranno comunque l'orario di lavoro del luogo presso il quale svolgono la loro opera. Nel caso questo sia inferiore a quanto stabilito nel presente contratto, il pagamento dello straordinario comincera' a decorrere solo dopo il compimento dell'orario settimanale di lavoro del personale ENEA. Nel caso invece l'orario di tali sedi sia maggiore di quello stabilito nel presente contratto si dara' luogo al pagamento del lavoro straordinario, fatta comunque salva la facolta' del dipendente di richiedere, in sostituzione di esso, di fruire di riposi compensativi. 9. In relazione ad esigenze di servizio o di particolari settori operativi specificamente individuati che determinano un aggravio del lavoro in particolari periodi dell'anno, potranno operarsi, previa procedura di esame con le OO.SS. firmatarie, temporanee concentrazioni dell'orario di lavoro con corrispondente riduzione programmata in altri periodi dell'anno. 10. Sara' oggetto di contrattazione collettiva decentrata a livello nazionale l'adattamento delle tipologie di orario, con esclusione dell'articolazione dello stesso, ad esigenze specifiche o di particolari settori operativi specificamente individuati che determinano un aggravio del lavoro in particolari periodi dell'anno. 11. L'articolazione dell'orario di lavoro delle Sedi e dei Centri dell'Ente deve tener conto delle disposizioni contenute nell'art. 36 comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive funzionali ed organizzative avuto riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali.