ART. 12
                          ORARIO DI LAVORO
1. La durata normale dell'orario di lavoro e'  fissata,  a  decorrere
dalla  data  di stipulazione del presente CCL, in 37 ore settimanali,
articolate in  almeno  cinque  giornate,  di  norma  dal  lunedi'  al
venerdi'.
 Potra'  essere  disposta  una  diversa  articolazione dell'orario di
lavoro nella settimana nel rispetto di quanto stabilito  dagli  artt.
74 e 75 del presente CCL.
L'intervallo  orario  di  mensa  non  viene  considerato  ai fini del
computo delle 37 ore lavorative.
La durata di tale intervallo  e'  fissata  in  40  minuti:  eventuali
variazioni  in  piu'  o  meno  nel  limite  dei  dieci minuti saranno
stabilite dall'Ente per ogni sede tenendo  conto  delle  esigenze  di
servizio  e  logistiche, con un provvedimento assunto nel rispetto di
quanto stabilito dagli artt. 74 e 75.
2. Puo' essere disposta con le procedure previste dagli  artt.  74  e
75,  una  diversa articolazione dell'orario settimanale di lavoro per
specifici settori di attivita' e/o singoli gruppi di dipendenti,  ove
cio' sia richiesto dalla esigenza di una piu' razionale utilizzazione
delle strutture e del personale, da necessita' organizzative inerenti
lo   svolgimento  delle  attivita'  medesime,  nonche'  da  specifici
condizionamenti operativi delle diverse sedi di lavoro.
3.  I  Responsabili  della  Macrostruttura  possono   disporre,   per
specifiche esigenze di servizio e con il consenso del dipendente, una
modifica  temporanea  dell'articolazione  dell'orario  di  lavoro nel
limite di 70 ore annue.
4. Agli effetti dell'applicazione di tutti gli istituti contrattuali,
il 6 giorno, ove l'orario  settimanale  sia  suddiviso  in  5  giorni
lavorativi, non viene considerato festivo.
5.  Il  rispetto  dell'orario di lavoro e' garantito sulla base della
normativa vigente.
6. L'orario di lavoro puo'  essere,  tenuto  conto  della  situazione
delle varie sedi dell'Ente, di tipo flessibile, nel limite massimo di
due ore giornaliere complessive rispetto all'orario normale.
 Il  relativo  recupero  deve  essere  effettuato possibilmente nella
stessa giornata, e comunque entro e non oltre il mese successivo.  In
nessun caso l'orario di servizio, inteso come articolazione  ottimale
dell'orario di lavoro, potra' essere inferiore a 37 ore settimanali.
7.  Il  dipendente e' tenuto, in relazione alle specifiche funzioni a
lui assegnate e ove richiesto per esigenze di servizio, a prestare la
propria opera anche oltre  l'orario  normale  di  lavoro  nonche'  ad
effettuare lavoro in turno.
8. I dipendenti che operano stabilmente all'estero o in Italia presso
altri  Enti,  organismi  o  Aziende,  seguiranno comunque l'orario di
lavoro del luogo presso il quale svolgono la loro opera.
 Nel caso questo  sia  inferiore  a  quanto  stabilito  nel  presente
contratto,  il  pagamento  dello straordinario comincera' a decorrere
solo  dopo  il  compimento  dell'orario  settimanale  di  lavoro  del
personale ENEA.
Nel  caso  invece  l'orario  di  tali  sedi  sia  maggiore  di quello
stabilito nel presente contratto si  dara'  luogo  al  pagamento  del
lavoro straordinario, fatta comunque salva la facolta' del dipendente
di   richiedere,  in  sostituzione  di  esso,  di  fruire  di  riposi
compensativi.
9. In relazione ad esigenze di  servizio  o  di  particolari  settori
operativi  specificamente individuati che determinano un aggravio del
lavoro in particolari periodi dell'anno,  potranno  operarsi,  previa
procedura   di   esame   con   le   OO.SS.   firmatarie,   temporanee
concentrazioni dell'orario di  lavoro  con  corrispondente  riduzione
programmata in altri periodi dell'anno.
10.  Sara'  oggetto di contrattazione collettiva decentrata a livello
nazionale l'adattamento delle tipologie  di  orario,  con  esclusione
dell'articolazione   dello   stesso,  ad  esigenze  specifiche  o  di
particolari  settori   operativi   specificamente   individuati   che
determinano un aggravio del lavoro in particolari periodi dell'anno.
11.  L'articolazione  dell'orario  di  lavoro delle Sedi e dei Centri
dell'Ente deve tener conto delle disposizioni contenute nell'art.  36
comma  3   della   legge   8   giugno   1990,   n.   142,   al   fine
dell'armonizzazione  dello  svolgimento  dei  servizi con le esigenze
complessive funzionali ed organizzative  avuto  riguardo  anche  alla
presenza di adeguati servizi sociali.