ART. 13 LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO FESTIVO - LAVORO NOTTURNO 1. E' considerato lavoro straordinario quello eseguito dal dipendente oltre i limiti della durata normale giornaliera della prestazione fissata dall'art. 12. 2. Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale ed e' effettuato solo per far fronte ad esigenze non altrimenti sopperibili e deve essere comunque preventivamente autorizzato; la materia e' oggetto di esame congiunto con le OO.SS. firmatarie ai sensi di quanto previsto dall'art. 75 del presente contratto. 3. Ogni ora di lavoro straordinario feriale va compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 30%. 4. Si considera lavoro festivo quello compiuto nelle domeniche e negli altri giorni riconosciuti festivi a norma dell'art.17 del presente contratto, nonche' per il personale turnista, quello effettuato nella giornata di riposo compensativo della domenica; per ogni ora prestata in giornata festiva spetta una maggiorazione del 50% della retribuzione oraria. 5. Si considera lavoro straordinario festivo quello compiuto oltre l'orario normale nelle condizioni di cui al comma precedente. Ogni ora di lavoro straordinario festivo viene compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 60%. 6. Si considera lavoro notturno quello compiuto dal dipendente tra le ore 22 e le 6. Qualora l'articolazione del normale orario giornaliero di lavoro preveda che l'attivita' svolta dal dipendente abbia luogo in tutto o in parte durante le ore considerate notturne, allo stesso verra' corrisposta per ogni ora di lavoro prestata in tale lasso di tempo, una maggiorazione del 30% della retribuzione oraria. 7. Ogni ora di lavoro straordinario notturno prestata dal dipendente in giorno feriale viene compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 60%. 8. Ogni ora di lavoro straordinario notturno prestata dal dipendente in giorno riconosciuto festivo a norma del successivo art.17 viene compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 70%. 9. La retribuzione oraria da maggiorare con i valori percentuali di cui al presente articolo e' definita nel successivo art.38. 10. Salvo giustificati motivi di impedimento, il dipendente e' tenuto a compiere il lavoro festivo e notturno nei limiti previsti dalla legge e il lavoro straordinario nei limiti massimi previsti dal comma successivo. 11. Il lavoro straordinario, limitato ad esigenze imprevedibili adeguatamente motivate e documentate, sara' contenuto, per il personale inquadrato nel livello base 9.0 e nei livelli differenziati 9.1 e 9.2, nel limite massimo individuale di 80 ore annue. 12. Al personale cui sono stati conferiti incarichi o funzioni che comportano l'attribuzione dell'indennita' di responsabilita' il limite massimo e' fissato in 40 ore annue. 13. Potranno essere concesse deroghe al limite di 80 ore, debitamente autorizzate dalla Direzione dell'Ente, in casi del tutto eccezionali, relativi a: - partecipazione a campagne sperimentali; - attivita' di durata limitata non previste nel piano annuale dell'unita'; - altre attivita' di straordinaria criticita' per l'Ente. Tali deroghe non sono consentite per il personale di cui al comma 12. 14. Il dipendente ha facolta' di fruire di riposi compensativi del lavoro straordinario; la relativa autorizzazione e' concessa dal responsabile dell'Unita' di appartenenza. Le suddette ore di lavoro straordinario non sono computate nei limiti di cui ai commi 11 e 12. 15. I dati relativi al lavoro straordinario verranno, per ciascuna sede dell'Ente, portati a conoscenza delle OO.SS. locali e saranno oggetto di confronti periodici a livello decentrato per conoscere preventivamente l'entita' del fenomeno e le ragioni che giustifichino, in relazione alle esigenze delle varie attivita', il superamento dei limiti stabiliti al comma 11 del presente articolo e, nel caso in cui tale ipotesi sia connessa per un tempo predeterminato ad una insorta necessita' di ricorrere al lavoro straordinario, per conoscere, altresi', i criteri seguiti nella programmazione operativa, diretta a soddisfare tale necessita'.