ART. 13
       LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO FESTIVO - LAVORO NOTTURNO
1. E' considerato lavoro straordinario quello eseguito dal dipendente
oltre i limiti della durata  normale  giornaliera  della  prestazione
fissata dall'art. 12.
2.  Il  lavoro  straordinario  deve avere carattere eccezionale ed e'
effettuato solo per far fronte ad esigenze non altrimenti sopperibili
e deve essere comunque preventivamente  autorizzato;  la  materia  e'
oggetto  di  esame  congiunto  con  le  OO.SS. firmatarie ai sensi di
quanto previsto dall'art. 75 del presente contratto.
3. Ogni ora di lavoro straordinario  feriale  va  compensata  con  la
retribuzione oraria maggiorata del 30%.
4.  Si  considera  lavoro  festivo  quello compiuto nelle domeniche e
negli altri giorni  riconosciuti  festivi  a  norma  dell'art.17  del
presente   contratto,  nonche'  per  il  personale  turnista,  quello
effettuato nella giornata di riposo compensativo della domenica;  per
ogni  ora  prestata  in giornata festiva spetta una maggiorazione del
50% della retribuzione oraria.
5. Si considera lavoro straordinario festivo  quello  compiuto  oltre
l'orario normale nelle condizioni di cui al comma precedente.
 Ogni  ora  di  lavoro  straordinario festivo viene compensata con la
retribuzione oraria maggiorata del 60%.
6. Si considera lavoro notturno quello compiuto dal dipendente tra le
ore 22 e le 6.
 Qualora l'articolazione del normale  orario  giornaliero  di  lavoro
preveda  che l'attivita' svolta dal dipendente abbia luogo in tutto o
in parte durante le ore  considerate  notturne,  allo  stesso  verra'
corrisposta  per  ogni ora di lavoro prestata in tale lasso di tempo,
una maggiorazione del 30% della retribuzione oraria.
7. Ogni ora di lavoro straordinario notturno prestata dal  dipendente
in  giorno  feriale  viene  compensata  con  la  retribuzione  oraria
maggiorata del 60%.
8. Ogni ora di lavoro straordinario notturno prestata dal  dipendente
in  giorno  riconosciuto  festivo a norma del successivo art.17 viene
compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 70%.
9. La retribuzione oraria da maggiorare con i valori  percentuali  di
cui al presente articolo e' definita nel successivo art.38.
10. Salvo giustificati motivi di impedimento, il dipendente e' tenuto
a  compiere  il  lavoro  festivo e notturno nei limiti previsti dalla
legge e il lavoro straordinario nei limiti massimi previsti dal comma
successivo.
11. Il  lavoro  straordinario,  limitato  ad  esigenze  imprevedibili
adeguatamente   motivate  e  documentate,  sara'  contenuto,  per  il
personale inquadrato nel livello base 9.0 e nei livelli differenziati
9.1 e 9.2, nel limite massimo individuale di 80 ore annue.
12. Al personale cui sono stati conferiti incarichi  o  funzioni  che
comportano   l'attribuzione  dell'indennita'  di  responsabilita'  il
limite massimo e' fissato in 40 ore annue.
13. Potranno essere concesse deroghe al limite di 80 ore, debitamente
autorizzate dalla Direzione dell'Ente, in casi del tutto eccezionali,
relativi a:
- partecipazione a campagne sperimentali;
-  attivita'  di  durata  limitata  non  previste  nel  piano annuale
dell'unita';
- altre attivita' di straordinaria criticita' per l'Ente.
Tali deroghe non sono consentite per il personale di cui al comma 12.
14. Il dipendente ha facolta' di fruire di  riposi  compensativi  del
lavoro  straordinario;  la  relativa  autorizzazione  e' concessa dal
responsabile dell'Unita' di appartenenza.
 Le suddette ore di  lavoro  straordinario  non  sono  computate  nei
limiti di cui ai commi 11 e 12.
15.  I  dati  relativi al lavoro straordinario verranno, per ciascuna
sede dell'Ente, portati a conoscenza delle OO.SS.  locali  e  saranno
oggetto  di  confronti  periodici  a livello decentrato per conoscere
preventivamente   l'entita'   del   fenomeno   e   le   ragioni   che
giustifichino,  in  relazione alle esigenze delle varie attivita', il
superamento dei limiti stabiliti al comma 11 del presente articolo e,
nel caso in cui tale ipotesi sia connessa per un tempo predeterminato
ad una insorta necessita' di ricorrere al lavoro  straordinario,  per
conoscere,   altresi',   i   criteri   seguiti  nella  programmazione
operativa, diretta a soddisfare tale necessita'.