ART. 14
                        CHIAMATA FUORI ORARIO
1. Per "chiamata fuori orario" si intende una prestazione  lavorativa
straordinaria  richiesta al dipendente in ore tali da non configurare
ne' una protrazione ne'  una  anticipazione  del  normale  orario  di
lavoro.
2. Al dipendente che, richiestone, effettui una prestazione di lavoro
configurabile  come  "chiamata  fuori  orario" vengono corrisposte le
seguenti quote orarie della retribuzione, con i relativi compensi  di
lavoro straordinario, feriale, notturno e festivo:
- fino a 1 ora di effettivo lavoro 3 quote orarie;
- fino a 2 ore di effettivo lavoro 3,5 quote orarie;
- fino a 3 ore di effettivo lavoro 4 quote orarie;
- fino a 4 ore di effettivo lavoro 4,5 quote orarie;
-  oltre  le 4 ore vengono retribuite, con le relative maggiorazioni,
le ore effettivamente lavorate.
3. Le "chiamate fuori orario", ai fini della liquidazione delle quote
orarie di cui al comma  precedente,  devono  essere  autorizzate  dal
responsabile dell'Unita' interessata con indicazione delle ragioni di
indifferibilita'   ed   imprevedibilita'  che  ne  hanno  determinato
l'esigenza.
4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  al
personale "reperibile".
5.  I dati relativi del presente trattamento accessorio verranno, per
ciascuna sede dell'Ente portati  a  conoscenza  delle  Organizzazioni
Sindacali Locali.
Saranno effettuate, a livello decentrato, riunioni periodiche al fine
di verificare l'entita' del fenomeno e di individuare ove necessario,
adeguate soluzioni operative.