ART. 17
                             FESTIVITA'
1. Agli  effetti  del  presente  contratto  sono  considerati  giorni
festivi:
a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo compensativo;
b) le seguenti festivita':
- Capodanno (1 gennaio);
- Epifania (6 gennaio);
- Lunedi' di Pasqua;
- Anniversario della Liberazione (25 aprile);
- Festa del Lavoro (1 maggio);
- Assunzione (15 agosto);
- Ognissanti (1 novembre);
- Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Santo Natale (25 dicembre);
- Santo Stefano (26 dicembre).
c)  Il  giorno  del  Santo  Patrono del luogo dove trovasi la sede di
lavoro presso cui il dipendente presta normalmente la sua opera.
2.  Le  festivita'  di  cui  alla  lettera  b)  saranno  integrate  o
sostituite con quelle che verranno eventualmente riconosciute a norma
di legge.