ART. 22 ASPETTATIVA 1. Al dipendente non in prova puo' essere concesso, sempreche' non ostino inderogabili esigenze di servizio, un periodo di aspettativa per motivi familiari o personali fino al massimo di un anno senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita' ai fini del trattamento di previdenza e dell'indennita' di fine rapporto. 2. Il dipendente ha diritto di usufruire di periodi di aspettativa previsti da specifiche disposizioni di legge.