ART. 22
                             ASPETTATIVA
1. Al dipendente non in prova puo' essere  concesso,  sempreche'  non
ostino  inderogabili  esigenze di servizio, un periodo di aspettativa
per motivi familiari o personali fino al massimo  di  un  anno  senza
corresponsione  della retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita'
ai fini del trattamento  di  previdenza  e  dell'indennita'  di  fine
rapporto.
2.  Il  dipendente  ha diritto di usufruire di periodi di aspettativa
previsti da specifiche disposizioni di legge.