ART. 23
     CONGEDI PER MOTIVI DI STUDIO O DI RICERCA SCIENTIFICA O DI
                     COLLABORAZIONE INDUSTRIALE
1. Ai dipendenti  possono  essere  concessi  congedi  per  motivi  di
studio,  di ricerca scientifica o di collaborazione industriale, allo
scopo di recarsi presso istituti, laboratori o  societa'  italiane  o
estere,   nonche'  presso  istituzioni  nazionali,  internazionali  o
comunitarie,  di  durata  non  superiore  a  2  anni,   eventualmente
prorogabili  per un uguale periodo, previa valutazione dell'interesse
dell'Ente alla concessione dei congedi stessi.
2. Ove ricorrano particolari motivi di interesse per  l'Ente,  specie
in  relazione ad esigenze di collaborazione internazionale, i congedi
predetti possono avere una durata continuativa, sino  a  dieci  anni,
eventualmente prorogabile per un periodo di sei.
3.  Durante  il  periodo  di congedo il dipendente potra' beneficiare
degli  emolumenti  riservatigli  a  qualsiasi  titolo  dall'organismo
ospitante.
 Ove tale trattamento risulti inesistente, ovvero di misura inferiore
a  quello  erogatogli dall'ENEA al momento dell'adozione del relativo
provvedimento, il  dipendente  potra'  usufruire,  qualora  ricorrano
specifici  interessi  dell'Ente,  rispettivamente della conservazione
della  sola  retribuzione   complessiva   mensile   oppure   di   una
retribuzione   ridotta  pari  alla  differenza  dei  due  trattamenti
retributivi.
4.  Nel  caso  di  congedo,  senza   retribuzione   o   con   ridotta
retribuzione,   l'Ente   provvedera'  al  versamento  dei  contributi
previdenziali  ed  assistenziali,  se  dovuti,  nel  rispetto   della
normativa in materia.
5.  I  periodi  di  tempo  trascorsi in congedo ai sensi del presente
articolo sono validi  ai  fini  dell'anzianita'  di  servizio;  detti
periodi non sono invece computabili ai fini delle ferie.